Non sono mancate le polemiche da parte dei magistrati dopo il sì definitivo della Camera che ha approvato la riforma della legge 117 del 13 Aprile 1988 (Legge Vassalli) sulla responsabilità civile dei magistrati.
Nella sua versione ante riforma, la legge in questione, così come a seguito delle modifiche, si applica a tutti gli appartenenti alla magistratura ordinaria, contabile, amministrativa, speciale e militare che esercitano l’attività giudiziaria. Essa si applica anche agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria. Il danno risarcibile è quello patrimoniale, nonché quello non patrimoniale provocato dalla privazione della libertà personale. Il danno deve essere ingiusto e determinato a causa di un comportamento doloso o gravemente colposo ed esso, emergerà, ad esempio in presenza di una violazione grave della legge o quando si emette un provvedimento relativo alla libertà personale al di fuori dei casi previsti dalla legge. Una volta esercitata l’azione, convenuto in giudizio è il Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre non potrà essere chiamato in causa il magistrato che però può decidere di intervenire volontariamente. In caso di soccombenza lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, una volta risarcito il danno, entro un anno esercita azione di rivalsa nei confronti del magistrato: la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio netto, salvo che il fatto sia stato commesso con dolo.
L’azione potrà essere esperita a pena di decadenza entro due anni. La domanda dovrà superare il vaglio di ammissibilità da parte del tribunale, riunito in camera di consiglio. La stessa sarà inammissibile solo se non ricorrono i comportamenti che costituiscono colpa grave ai sensi dell’art. 2, o quando non si possa ravvisare il diniego di giustizia ai sensi dell’art. 3, o quando si ritenga la domanda manifestamente infondata.
La riforma non ha modificato completamente la precedente disciplina.
Una delle novità più rilevanti della riforma è stata quella di eliminare il controllo preliminare del tribunale distrettuale di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato da parte del cittadino. Non è stato toccato il principio della responsabilità indiretta del magistrato. Sarà sempre lo Stato a dover risarcire i danni al cittadino, rivalendosi successivamente sul giudice responsabile, e, a differenza di quanto avveniva in precedenza, dovrà farlo obbligatoriamente. La misura della rivalsa nei confronti del giudice è stata aumentata da un terzo dello stipendio netto annuo fino alla metà. Sarà totale in caso di dolo del magistrato. Le modifiche hanno interessato anche il contenuto della colpa grave che sussisterà anche in caso di violazione manifesta della legge italiana e del diritto comunitario e non solo in caso di affermazione di fatti inesistenti o negazione di fatti esistenti. Oggetto di rivisitazione in un’ottica restrittiva è stato l’art.2 della 117/1988. Il magistrato continuerà a non essere considerato responsabile rispetto all’attività di interpretazione della legge, di valutazione delle prove e dei fatti, ma questa irresponsabilità sarà esclusa nei casi di dolo, colpa grave e violazione manifesta del diritto interno e di quello comunitario.
Gennaro Dezio