Sembrava giunta ad un epilogo la questione delle trivellazioni nel Vallo di Diano, con l’approvazione da parte del Consiglio della Regione Campania del Collegato alla Legge di Stabilità nella fattispecie, il provvedimento Misure in materia di tutela delle risorse idriche regionali. Lo scorso 24 Maggio, però, una delibera da parte del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, confuta il provvedimento legislativo dinanzi alla Corte Costituzionale. Ed ecco come un capitolo che sembrava chiuso, all’improvviso si riapre.
Durante lo scorso Marzo, il Consiglio della Regione Campania ha approvato il Collegato alla Legge di Stabilità che comprende, tra l’altro, un importante provvedimento inerente all’impatto ambientale nel quale sostanzialmente si vieta “la prospezione, la ricerca, l’estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.”
Come ricorderete, tra le aree geografiche coinvolte vi è anche il Vallo Di Diano, al centro della questione per l’istanza Monte Cavallo.
La richiesta di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi proposta da Shell Italia E&P.
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Questo caso nello specifico ha riscontrato il dissenso della maggior parte delle amministrazioni valdianesi, nonché di un elevato numero di cittadini, associazioni e del Parco Nazionale del Cilento.
L’approvazione del maxi-emendamento al Collegato citato nell’introduzione lasciava intuire un’ipotetica fine dei giochi.
Ma, il 24 Maggio scorso, il Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie con una delibera confuta, al cospetto della Corte Costituzionale, il Collegato alla stabilità regionale della Campania per il 2017, sostenendo che: “la legge in esame presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a varie disposizioni“
Nello specifico, in riferimento all’articolo 1 comma 30 della Legge Regionale, il Consiglio dei Ministri sostiene che vi sia la manifestazione di “un divieto di natura pregiudiziale che si pone in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione che stabilisce per tali materie la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni“.
“Nell’ambito di tali aree di competenza legislativa concorrente – si evince dalla delibera – l’Amministrazione statale e quella regionale esercitano le proprie funzioni attraverso lo strumento dell’intesa in senso forte, in conformità al principio di leale collaborazione. Il divieto unilaterale imposto dal legislatore regionale contrasta con il suddetto principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. La proibizione assoluta recata dalla disposizione in esame equivale ad una preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, perciò vanifica la bilateralità della relativa procedura.“
La norma, inoltre è confutata anche sul piano logico, in quanto “irrazionale poiché pone sullo stesso piano attività e interventi oggettivamente e tecnicamente diversi” dato che “a differenza delle attività di estrazione e stoccaggio, le attività di prospezione e ricerca non comportano alterazioni dell’ambiente e di conseguenza non interferirebbero in alcun modo con la finalità dichiarata di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche“
In attesa di una sentenza definitiva, si risveglia un certo clima di preoccupazione tra le istituzioni e i cittadini del Vallo Di Diano.
L’argomento in questione però ha una lunga storia alle sue spalle.
Per una ricostruzione cronologica degli eventi degli eventi:
Trivellazioni nel Vallo di Diano
Continueremo a seguire i risvolti della vicenda.
Giuseppe Luisi