La Sentenza 42858, emessa in 43 pagine dalle sezioni riunite della Corte di Cassazione, ha eliminato un tabù ritenuto ingiusto e contro la tutela della dignità e dei diritti della persona: nel caso in cui una sentenza sia stata emessa in ossequio di una legge ritenuta, di seguito, incostituzionale, la stessa va rimodulata per tutelare il condannato, eliminando in questo caso il principio della sentenza passata “in giudicato“.
Nella relazione della sentenza, curata da Franco Ippolito, è stato ricostruito storicamente il “Mito del giudicato“, retaggio dell’epoca fascista, tramontato anche grazie all’opera di giuristi del calibro di Giovanni Leone e Franco Coppi. Il principio di diritto affermato è che, se dopo una sentenza irrevocabile di condanna, la Consulta dichiara illegittima una norma che ha aggravato l’entità della pena, la stessa va ricalcolata qualora non sia già stata interamente scontata dal condannato. Obbligo del Pubblico Ministero è chiedere al giudice dell’esecuzione il ricalcolo della pena.

La sentenza ha riguardato un imputato, condannato nel 2012 a 6 anni di carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti. La condanna è stata inflitta sulla base del divieto, introdotto nel 2005 dalla legge ex Cirielli, di dare prevalenza all’attenuante del “fatto di lieve entità” (riguardante la dose modesta di droga detenuta) rispetto alla recidività. Lo stesso divieto è stato poi cancellato dalla Corte Costituzionale, e pertanto il reo si è trovato ad essere vittima delle conseguenze di una norma che, essendo incostituzionale, era illegittima, e quindi inevitabilmente avvertita come ingiusta da chi la sta subendo, perché imposta da un processo legislativo che ha prodotto una norma, appunto, incostituzionale.

Naturalmente il giudicato resta limite invalicabile se dopo la sentenza interviene una legge che introduce sanzioni più favorevoli per il condannato, sulla base di una diversa valutazione del disvalore penale di un fatto (e quindi non si ravvede alcuna incostituzionalità).
Diverso il caso se l’incostituzionalità di una norma che era sostanzialmente invalida, anche se stata in vigore fino all’illegittimità pronunciata dalla consulta, perché la norma sarebbe, in tal caso, “Geneticamente nata morta”.

Pier Gaetano Fulco

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