Le attuali proposte di riforma dell’articolo 18 da parte del Governo Renzi prevedono, innanzitutto, un contratto a tutele crescenti per i neoassunti, che, pur non menzionando espressamente l’articolo 18 ha come obiettivo quello di sostituire, in caso di licenziamento, il reintegro con l’indennizzo. Non sarà toccata la disciplina relativa al licenziamento discriminatorio. Ancora dubbi su come sarà affrontata la problematica questione dei licenziamenti disciplinari. Da tenere presente che per quanto riguarda l’interruzione del rapporto di lavoro per motivi economici, la legge Fornero ha previsto l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.
Lo scopo principale dell’introduzione del contratto a tutele crescenti in sostituzione dei meccanismi precedentemente regolati dall’articolo 18 è quello di far sì che esso diventi la normale modalità di assunzione, mettendo da parte le normative e le forme contrattuali esistenti.
Più flessibilità anche relativamente al passaggio da una mansione all’altra “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento”.
Novità anche relativamente alla previsione “anche in via sperimentale” di un compenso orario minimo nei rapporti di collaborazione (co.co.co.) e apertura alle nuove tecnologie nella disciplina dei controlli ai fini di sorveglianza salvaguardando “dignità e riservatezza” del lavoratore. Prevista comunque una generale semplificazione e informatizzazione delle procedure con la previsione di interventi volti a rendere possibile, esclusivamente “in via telematica”, lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro, dall’inizio alla fine dello stesso.
L’accesso alla Cassa Integrazione (Cig) sarà consentito esclusivamente a seguito dell’utilizzazione di tutte le possibilità contrattuali di riduzione dell’orario lavorativo. Ci sarà una revisione dei limiti di durata dell’indennità (ad oggi due anni per quella ordinaria, quattro per quella straordinaria)
La modifiche all’Aspi prevedono introduzione di massimali relativi alla figura contributiva e che il trattamento relativo alla disoccupazione dovrà essere rapportato alla “pregressa storia contributiva” del lavoratore con la previsione di un incremento per la durata massima(attualmente di 18 mesi).
Prevista l’introduzione di un assegno di disoccupazione universale attraverso l’estensione dell’Aspi ai co.co.co.
Infine, l’introduzione delle ferie solidali consentirà ai lavoratori con un plus di ferie la possibilità di cederle ai colleghi che ne necessitino ai fini di assistenza dei figli minori bisognosi di cure.
Gennaro Dezio