Con un post su Facebook, questa mattina, Carlo Sibilia ha scritto, rivendicando il voto subito, che la Consulta avrebbe eliminato i capilista bloccati. Sbagliato.
L’inghippo qual è?
Carlo Sibilia, in verità, potrebbe anche aver capito male, diamo sempre il beneficio del dubbio. La Consulta, dell’Italicum, ha bocciato il ballottaggio, dando via libera al premio di maggioranza. Ha, ecco il punto, dichiarato illegittima la disposizione dell’Italicum che consentiva al capolista bloccato eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio. Ma la Consulta non ha elminato i capilista bloccati, ha solamente bocciato la possibilità di scegliere dove essere eletto: in questo caso, resta il criterio del sorteggio. Per cui, restano le pluricandidature ma viene bocciata la possibilità di scelta, da parte dell’interessato, di essere eletto in un determinato collegio.
Eliminazione dei capilista bloccati?
Nemmeno qui Carlo Sibilia ci prende: le liste elettorali non sono bloccate, ma i suoi capilista sì. Qui, il parlamentare sembra fare confusione, i capilista, bloccati, saranno comunque i primi ad ottenere il seggio, mentre, dal secondo in poi, verranno introdotte le preferenze.
La sentenza della Corte
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 Del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 Del d.P.R n. 361 Del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.