Almeno 36 mesi di servizio, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è il periodo di tempo necessario affinché si possa richiedere allo Stato italiano il risarcimento del danno che prevede, oltre agli indennizzi economici, anche la stabilizzazione del personale precario della scuola che, secondo le prime stime, ammonterebbe a 250mila precari. Ciò in risposta al D.Lgs. 368/2001, secondo il quale la disposizione per cui i contratti a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi non sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, non si applica al settore della scuola: questo ha dato il via libera alla pratica del rinnovo senza limiti dei contratti, cosa che, secondo la Corte di Giustizia Europea, non è giustificabile in alcun modo.
Per capire la portata dirompente della sentenza è necessario illustrare cosa prevede la normativa italiana per la sostituzione del personale docente e amministrativo nelle scuole statali: alla copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno si provvede ricorrendo a supplenze annuali nell’attesa che vangano espletate le procedure concorsuali, facendo ricorso alle graduatorie nelle quali sono iscritti, in ordine di anzianità, i docenti che hanno vinto un concorso, nonché coloro che si sono abilitati nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento. Tali docenti possono essere immessi in ruolo in considerazione dei posti disponibili e della progressione nelle suddette graduatorie, nonché in seguito al superamento dei un concorso, concorsi che hanno subìto uno stop tra il 1999 e il 2011.
Per supplire alla mancanza di docenti in ruolo si è ricorso a precari, sia in qualità di docenti che di collaboratori amministrativi, assunti temporaneamente mediante una successione di contratti a tempo determinato. Ed è proprio questo il punto dirimente della questione secondo la Corte europea interpellata dalla Corte costituzionale e dal TAR di Napoli: il rinnovo dei contratti a tempo determinato viola l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. I punti fermi della sentenza sono molto chiari: l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica a tutti i lavoratori non rilevando in alcun modo la natura pubblica o privata del datore di lavoro o la relativa attività di riferimento. Di conseguenza l’accordo quadro si applica anche a tutti i lavoratori che sono stati assunti per effettuare supplenze nelle scuole pubbliche. Il suddetto accordo, infatti, al fine di prevenire l’abuso della successione di contratti a tempo determinato, impone agli Stati di prevedere una serie di misure tra le quali l’indicazioni delle ragioni obiettive che giustificano il rinnovo dei contratti, la determinazione della durata massima degli stessi o il numero dei loro rinnovi. Si richiede inoltre la previsione di una misura sanzionatoria che deve essere applicata in caso di abuso di successione di contratti a tempo determinato.
Sotto questo specifico aspetto la normativa italiana non prevede alcuna sanzione. Alla base dei rinnovi contrattuali ci deve essere una ragione obiettiva correlata alla particolare natura delle funzioni oppure al perseguimento di finalità politico-sociali. Tuttavia, secondo la Corte, anche in presenza di una ragione obiettiva, il rinnovo in successione dei contratti non può avvenire dal momento che si fa ricorso ad essi per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali in materia di personale. Nei fatti, quindi, la normativa italiana non prevede alcuna misura che sia diretta ad impedire il ricorso a questa pratica diffusa in tutte le scuole del Paese.
Quindi, anche se formalmente la legge richiede ragioni obiettive per la successione dei contratti a tempo determinato, sostanzialmente nella pratica ciò non si verifica anzi, la legge non prevede alcun risarcimento del danno subìto in seguito ai rinnovi abusivi, nemmeno la possibilità di trasformare i contratti a tempo indeterminato. La mancanza della sanzione costituisce un altro aspetto sanzionato dalla Corte che, altro punto fermo della sentenza, intima allo Stato italiano di prevedere una misura sanzionatoria.
Su queste conclusioni si sono scatenate le sigle sindacali che reclamano, a titolo di sanzione appunto, la stabilità del lavoro per i precari nonché il diritto ad una equa retribuzione. Una stabilizzazione che si annuncia costosissima per lo Stato: si parla di un bacino di 250mila persone e di risarcimenti che potrebbero superare i 2 miliardi di euro, senza contare l’ammontare degli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012.
Una importante precisazione è tuttavia necessaria. La sentenza della Corte costituisce un rinvio pregiudiziale e cioè un istituto che consente ai giudici degli Stati membri di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, in questo caso l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: la Corte non risolve la questione nazionale, spettando ai giudici del Paese risolvere la causa seguendo i dettami della sentenza.
Francesco Romeo