È arrivato il momento di raccogliere tutta la documentazione necessaria per preparare la dichiarazione dei redditi. Dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano arriva una importante novità per i titolari di partita IVA in merito alla ritenuta d’acconto.
Il sostituto d’imposta non paga? Ecco cosa cambia
Se il cliente, sostituto di imposta, non versa la ritenuta d’acconto fino a oggi professionisti e titolari di varia natura di partita IVA si sono ritrovati nella condizione di rispondere personalmente del mancato pagamento dell’imposta. In questo modo si sono ritrovati a pagare per due volte la stessa tassa sulla stessa prestazione. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, però, porta con sé buone novità. Infatti, secondo quanto stabilito, l’Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subito la tassazione. Il titolare di partita IVA deve quindi, dimostrare di aver ricevuto dal cliente la somma fatturata, al netto della ritenuta d’acconto. In questo caso viene considerato non colpevole del fatto che il sostituto d’imposta ha sì trattenuto la ritenuta, ma non l’ha versata. Per dimostrare il mancato versamento della quota relativa alla ritenuta d’acconto (pari al 20%) è necessario che il pagamento avvenga attraverso strade tracciabili: bonifico bancario o assegno.
Cos’è la ritenuta d’acconto?
La pratica guida online sul mondo del fisco, guidafisco.it, che si propone di avvicinare questa complessa materia a tutti offre un interessante approfondimento sulla ritenuta d’acconto. Proviamo, con il suo supporto, a sintetizzare i principali aspetti di questa questione.
La ritenuta d’acconto riguarda le attività legate al lavoro autonomo per professionisti. Così è disposto dall’Articolo 23, comma 2, lett. c) del Tuir. Si tratta, nello specifico, di una trattenuta che viene effettuata sull’imponibile del compenso della prestazione professionale. Il cliente del professionista, o del titolare della partita IVA, è il sostituto di imposta, colui tenuto a versare la quota in questione. Trattandosi del soggetto che commissiona il lavoro, sarà anche quello destinato a ricevere la fattura con il compenso da pagare al professionista.
A quanto ammonta la ritenuta d’acconto?
Sta al professionista effettuare il calcolo della ritenuta d’acconto al momento di emettere fattura. La ritenuta sarà pari al 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. Al momento del pagamento la ritenuta va applicata e calcolata in fattura. Sarà, invece, pari al 30% nel caso di soggetti non residenti, per i quali la ritenuta va considerata a titolo definitivo dell’imposta e non a titolo di acconto. Per il professionista, ai fini della dichiarazione dei redditi, è importante ricevere dal cliente (debitore o sostituto di imposta) la certificazione corretta dell’ammontare complessivo delle somme pagate al professionista e dell’ammontare delle ritenute operate. Nella certificazione, inoltre, dovranno essere indicate anche detrazioni di imposta e dei contributi previdenziali, oltre ad altri dati non obbligatori come l’indicazione relativa all’IVA.
A quali prestazioni si applica la ritenuta d’acconto?
Il 20% si calcola sui redditi da lavoro autonomo. La fattura con ritenuta d’acconto deve essere relativa ai redditi quali: prestazioni di lavoro autonome anche se occasionali e anche se fornite sotto forma di partecipazione agli utili; in caso di assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; sugli utili maturati in seguito a contratti di associazione in partecipazione; su quelli spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., s.r.l.; sui redditi conseguiti in seguito alla vendita di diritti d’autore da parte dello stesso autore; infine, sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Gli importi inferiori a 25,82 euro, invece, sono esenti dalla ritenuta d’acconto, a condizione che non si tratti di acconti sull’importo totale della prestazione, corrisposti da enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Anna Capuano