Diversi sono i modelli di controllo di legittimità costituzionale.

Innanzitutto bisogna distinguere tra sindacato preventivo e sindacato successivo (rispetto, chiaramente, all’entrata in vigore della legge). Un esempio di sindacato preventivo (fino al 2008) è quello svolto in Francia dal Conseil constitutionnel, previsto dalla Costituzione francese del 1958, la quale, per la prima volta, ha derogato a quella tradizione costituzionale che non aveva mai previsto la possibilità di limitare la sovranità del Parlamento, rendendo censurabili le sue scelte da parte di un giudice. In Francia non era mai emersa una tradizione volta ad ammettere l’idea che la legge del Parlamento sovrano potesse essere sindacata da un giudice. Infatti, sulla base di una interpretazione rigida del principio democratico era da escludere che il giudice, quale organo non legittimato dal corpo elettorale, potesse imporre la sua volontà ad organi legittimati elettivamente. Di conseguenza, la Costituzione francese del 1958 aveva ripartito la potestà normativa tra Parlamento e Governo specificando le materie di competenza del primo e lasciando che fosse il Governo a poter legiferare su tutto il resto. Al Conseil constitutionnel era stata quindi affidata la funzione indispensabile di arbitro, col compito di garantire il rispetto della divisione di competenze, proprio attraverso un sindacato di tipo preventivo, il quale assurge a fase del procedimento legislativo. Una legge che dovesse essere dichiarata incostituzionale non potrà mai entrare in vigore. La situazione è stata radicalmente modificata con l’entrata in vigore della riforma del 1º luglio 2008, che, oltre a estendere a tout justiciable la possibilità di adire il Consiglio costituzionale ha esteso il sindacato di legittimità costituzionale alle leggi già in vigore. La questione prioritaria di costituzionalità, introdotta nel 2008, configura una fattispecie di controllo successivo di costituzionalità molto vicino al giudizio di costituzionalità in via incidentale dinanzi alla Corte Costituzionale italiana; mentre in Italia però ogni giudice può rimettere la questione alla Consulta, in Francia ciò può avvenire solo a seguito del “filtro” operato dalla Cour de cassation o dal Conseil d’Etat.

I controlli di legittimità sono di due tipi: il controllo obbligatorio ed il controllo facoltativo: il primo riguarda le leggi organiche ed i regolamenti parlamentari, mentre il secondo ha ad oggetto solo le leggi ordinarie. La differenza tra le due tipologie di controlli non affonda le proprie radici solo all’interno del differente oggetto, bensì anche all’interno dei soggetti legittimati ad adire la Corte. Mentre il primo è attivabile dal Primo ministro, il secondo è attivabile dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Assemblea nazionale e da 60 senatori.

In riferimento al sindacato successivo bisogna distinguere tra i sistemi a sindacato diffuso e sistemi a sindacato accentrato. Nei primi si parla di sindacato diffuso poiché qualsiasi giudice potrà esaminare la compatibilità della legge con la Costituzione e trarre conclusioni. Nei secondi ci sarà un organo specifico, la Corte Costituzionale, che potrà dar luogo al giudizio e dichiarare una legge incostituzionale.

Il sindacato diffuso, peculiarità dei paesi di Common Law, funziona solo in quei sistemi caratterizzati dalla regola del precedente giudiziario. In quest’ottica, una decisione di incostituzionalità della legge avrà un effetto limitato solo alle parti che hanno preso parte al contraddittorio. Solo nel singolo caso ci sarà la disapplicazione della legge incompatibile con la Costituzione, potendo ogni altro giudice giungere a conclusioni diverse.

Tuttavia, negli USA, in cui vige un sistema di Common Law, la Corte Suprema (che è giudice costituzionale) potrà emanare delle decisioni che da un punto di vista sostanziale siano vincolanti in tutti gli altri giudizi. Infatti i giudici ordinari potranno contestare o non applicare un principio sancito dalla Corte stessa sulla base della considerazione che il caso in esami presenti rilevanti differenze rispetto a quello deciso nel precedente, ma le loro decisioni potranno essere impugnate dinanzi alla stessa Corte Suprema che svolgerà quindi un ruolo di garante rispetto ad una sua precedente decisione. Nei paesi che hanno abbracciato un sistema di Civil Law si è sempre ritenuto, non abbracciando tra l’altro la regola del precedente, che un sindacato diffuso potesse minare alle fondamenta la stessa certezza del diritto. Per questo motivo si è preferito adottare il sindacato accentrato con la previsione di uno specifico organo (Corte o Tribunale costituzionale) competente a dar luogo al sindacato di legittimità delle leggi, cui si rivolgeranno i giudici in caso di dubbio.

Gennaro Dezio

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