Successione ereditaria

La successione ereditaria è quel particolare istituto giuridico che disciplina il trasferimento dei beni del de cuis e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore. La successione si apre al momento del decesso della persona, nel luogo del suo ultimo domicilio, e, fondamentalmente, può essere di due tipi:
– a titolo universale quando l’erede subentra (per l’intero se unico o in quota parte se vi sono più eredi) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e che vengono pertanto trasferiti in capo ad essi. L’erede, in quanto tale, subentra nella totalità dei rapporti patrimoniali del de cuius, acquisendo anche eventuali debiti di quest’ultimo; al riguardo è sempre possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario, dando la possibilità all’erede di valutare la convenienza dell’accettazione dell’eredità.
– a titolo particolare quanto il successore, detto legatario, e alla presenza di un testamento, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali indicati dal defunto. Il legatario, a differenza dell’erede, non è obbligato al pagamento dei debiti del de cuius, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, benché il testatore può subordinare il lascito al compimento di una determinata prestazione, ovviamente entro il limite del valore del bene ricevuto.

Ciò detto, in tema di successione ereditaria, appare evidente che esiste una differenza fondamentale nel caso in cui il de cuius abbia lasciato un testamento oppure no, determinando sostanzialmente due tipi di successioni differenti, come di seguito si dirà.
1) La successione legittima, quando, in mancanza di un testamento, la successione avviene integralmente secondo quanto indicato dalla legge che individua gli eredi nelle persone tra i congiunti del defunto e assegna loro i beni dell’asse ereditario. Nella successione ereditaria legittima i beni vengono assegnati in primo luogo al coniuge superstite e ai figli; se questi non ci sono, succederanno i fratelli/sorelle e ascendenti del de cuius; in assenza di parenti entro il sesto grado il patrimonio andrà devoluto allo Stato. Non essendo presente un testamento, saranno gli eredi a dover procedere alla divisione dell’asse ereditario in base alle percentuali spettanti ad ognuno.
2) La successione testamentaria, ovvero quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari. In questo caso è direttamente il defunto che, in vita, ha scelto l’assegnazione dei beni ai propri eredi con la possibilità di lasciti anche a soggetti a cui, per legge, non spetterebbe nulla, in tal caso si parla di legato che non può mai ledere la quota legittima degli eredi.

La dichiarazione di successione e le imposte successorie

Come prima cosa si dovrà presentare, entro 12 mesi dal decesso del de cuius, la dichiarazione di successione che rappresenta un adempimento fiscale-amministrativo obbligatorio finalizzato a trasferire tutti i beni caduti in eredità. I soggetti obbligati a presentare la Dichiarazione di Successione sono, principalmente, gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (se esiste un testamento), salvo che uno o più di questi soggetti non abbia rinunciato all’eredità secondo la procedura presso il Tribunale competente.
È bene sapere che dal 1° gennaio 2019 l’unico modo per poter adempiere alla corretta presentazione della dichiarazione di successione – e alla relativa richiesta di volture catastali se sono presenti immobili che ricadono all’interno della successione- è online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), in alternativa è possibile rivolgersi a un notaio, a un professionista abilitato oppure a un CAF (Centro Assistenza Fiscale).

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione l’Agenzia procederà al calcolo delle imposte di successione dovute, che saranno così determinate:
• del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
• dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Da specificare che la quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave è pari a € 1.500.000,00.

Anche per le imposte ipotecarie e catastali la normativa prevede l’applicazione di aliquote specifiche per gli immobili che ricadono nella successione. In particolare l’imposta ipotecaria si calcola sul 2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a € 200,00) e l’imposta catastale si calcola sull’1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). Anche per gli immobili oggetto della successione è possibile usufruire delle cosiddette agevolazioni “prima casa” permettendo agli eredi di usufruirne in caso di possesso dei requisiti richiesti.

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