Ieri, in data 6 maggio 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha inflitto un duro colpo alle banche italiane, depositando la sentenza n. 9127/2015 con la quale statuisce che l’anatocismo bancario è una pratica vietata indipendentemente dal periodo in cui vengono capitalizzati gli interessi a debito, che siano essi annuali o trimestrali.

La Corte ha chiuso così un vuoto legislativo apertosi con la leggi di stabilità del 2014, che modificando il Testo Unico Bancario metteva fine alla prassi bancaria di calcolo degli interessi di mora sul capitale e sugli interessi non ancora versati. La legge subordinava l’effettiva entrata in vigore del divieto alla regolamentazione ad opera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) che avrebbe dovuto tradurre in concreto la previsione normative e riscrivere da capo le regole prevedendo che interessi periodicamente capitalizzati non potessero più produrre ulteriori interessi.

La cancellazione di questa pratica è rimasta sulla carta fino a quando una sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che basta la semplice previsione di legge (per quanto generica sia) a defalcare le somme intimate dagli istituti ai propri debitori, quindi anche se il CICR non è ancora intervenuto in materia l’anatocismo bancario è vietato dal primo gennaio 2014.

Dopo aver rilevato che la giurisprudenza ha escluso un uso normativo atto a giustificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due correntisti verso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste del marzo 2008 in una causa civile contro il Banco di Credito Cooperativo del Friuli Centrale, osservando quanto fosse «assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestriale degli interessi debitori, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale».

Da oggi viene ripristinato il regime di capitalizzazione previsto dal Codice Civile nell’articolo 1283 e nel Testo Unico Bancario all’articolo 120 comma 2 voce b) e per le banche, onde evitare la pioggia di ricorsi che appresta a sbloccarsi, non resta altro che cercare il compromesso extra giudiziale sull’ammontare degli interessi corrisposti e ancora da corrispondere.

Cos’è l’anatocismo?

L’anatocismo è la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi, sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti.

Marco Scaglione

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