«Oggi è una bella giornata per la politica, per la giustizia, per lo stato di diritto» commenta Silvio Berlusconi, subito dopo la notizia che la Corte di Cassazione ha deciso di confermare l’assoluzione prevista dalla Corte d’Appello di Milano, secondo cui ad Arcore si sarebbero svolte delle “cene” a base di prostituzione, cosa in verità mai contestata dalla difesa, ma che non sarebbero configurabili né il reato di prostituzione minorile perché il fatto non costituisce reato in quanto a dire della Corte d’Appello, la presunta conoscenza da parte dell’ex Presidente del Consiglio della minore età di Ruby non sarebbe sorretta da un adeguato impianto probatorio, mentre per quel che riguarda il reato di concussione per induzione il fatto non sussiste perché non rientrante nella sfera di operatività dell’art 319 quater del codice penale così come riformato nel 2012 dalla tanto contestata Legge Severino.

Se infatti oggi Berlusconi si dice pronto a tornare in campo «per costruire, con Forza Italia e con il centrodestra, un’Italia migliore, più giusta e più libera», l’ultimo ostacolo giuridico alla piena agibilità politica consisterebbe proprio in quella Legge Severino che pure oggi gli farebbe tanto comodo. In un articolo de il Sole 24 ore di oggi, infatti, Donatella Stasio sostiene che proprio in quella legge che il Cavaliere sarebbe pronto a riformare, si nasconderebbe il segreto della sua piena assoluzione, almeno per quel che riguarda il reato di concussione per costrizione. Se infatti l’assoluzione dell’accusa di sfruttamento di prostituzione minorile, si dissolverebbe perché non sarebbe stata adeguatamente provata la conoscenza da parte di Berlusconi della minore età di Ruby, nonostante l’indignazione del procuratore generale Scardaccione secondo cui «la violenza di Berlusconi è stata grave, perdurante e inammissibile» e che non vi sarebbero dubbi sulla conoscenza da parte dell’imputato della minore età di Ruby tanto che «usa la parola affido parlando della ragazza», mentre semplicemente la concussione per costrizione non sussisterebbe in quanto il nuovo art. 319 quater c.p. richiede oltre alla minaccia (anche implicita) da parte del pubblico ufficiale, anche un vantaggio personale per il concusso. Dunque, ammesso e non concesso che la telefonata di Berlusconi ad Ostuni possa considerarsi un caso abuso di potere, comunque non si tratterebbe di concussione per costrizione, perché Ostuni non avrebbe ricavato alcun vantaggio. La vecchia normativa, osserva la Stasio, teneva insieme le ipotesi di concussione per induzione e concussione per costrizione, senza la necessità di dimostrare il vantaggio personale del concusso. Una volta intervenuta la riforma, il Tribunale di Milano, non riuscendo a dimostrare la presenza di una minaccia da parte di Berlusconi e non potendo dunque configurarsi un’ipotesi di “costrizione” optò per la più mite ipotesi di “induzione” la quale tuttavia richiede che anche il soggetto indotto dal pubblico ufficiale agisca per un proprio tornaconto. Scogli insuperabili per i giudici di Milano e probabilmente anche per la Cassazione, seppur bisogna ancora aspettare le motivazioni della sentenza.

Morale della favola? Berlusconi ha sfruttato la prostituzione e la prostituzione minorile, ha forse pure abusato del potere derivante dalla carica di Presidente del Consiglio, ma tutto ciò non è in verità rilevante per la nostra legge penale. E a dire tutto ciò non è tanto un giornalista fazioso che non prova molta simpatia per il fondatore di Forza Italia ma lo stesso professor Franco Coppi, legale del Cavaliere: «Il mio assistito non me ne vorrà, ma io non posso calarmi il velo davanti agli occhi: queste ragazze frequentavano Berlusconi e lo chiamavano quando si trovavano nei guai o avevano dei problemi».

Antonio Sciuto

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.