La recente riforma del lavoro è improntata a quello che è stato uno dei principi ispiratori della (tristemente nota) riforma Biagi: la flexsecurity.

Si tratta del modello attuato nei paesi scandinavi che cerca di conciliare una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, considerata necessaria per garantire un adeguato profitto imprenditoriale che garantisca investimenti stranieri, con una sicurezza sociale offerta dallo Stato, volta a tutelare il disoccupato e garantire che tale stato sia transitorio e temporaneo. Un modello che ha mostrato le sue inadeguatezze negli stessi paesi che l’hanno propugnato, ma che continua a rappresentare nel nostro mondo politico la fantomatica soluzione al fallimento del sistema del collocamento pubblico.

L’ARTICOLO 18

Il nemico assoluto, il padre di tutte le disparità, la madre della somma ingiustizia che vedeva tutelati soltanto il 30% dei lavoratori. La recente modifica della norma che tutela il lavoratore dal licenziamento iniquo è stata pubblicizzata quale misura di equità sociale, ma non si è avuto un aumento delle tutele offerte verso il restante 70%: solo una diminuzione di quelle offerte al 30. La reintegrazione resta una vaga possibilità alla quale il legislatore guarda come una indebita intrusione del giudice rosso nella sacra proprietà privata, e il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo non è più proporzionato alla gravità del fatto, ma alla durata del rapporto di lavoro. Le conseguenze sostanziali sono abnormi, e verranno esemplificate con quella che è, purtroppo, una storia veritiera che è stata narrata all’autore dell’articolo. Una donna viene assunta in una impresa di elettrodomestici, e nel corso dei primi due mesi di lavoro viene colta da un malanno che la costringe alla inattività per alcuni giorni, i quali le sono garantiti dalla legge. L’imprenditore decide di licenziare questa signora: troppo malaticcia, poco produttiva. Con la precedente disciplina la signora in questione avrebbe avuto diritto: a) ad un risarcimento del danno; b) alla reintegra (e dunque alle retribuzioni non percepite a seguito del licenziamento). Con la nuova disciplina niente reintegra, ma risarcimento del danno proporzionato alla durata (in anni) del rapporto di lavoro, ossia zero. Il celebre sistema delle tutele crescenti presenta l’annullamento di quelle iniziali.

flexsecurity welfare not workfareL’AUMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

«Il Jobs Act ha prodotto soltanto la conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Soltanto? Vi pare poco?» ha osservato il presidente del Consiglio in risposta alle critiche della minoranza del suo partito. Sì, pare abbastanza poco, essendo una illusione nominalistica. La riduzione delle tutele offerte contro il licenziamento al lavoratore appena esposte consentono al datore di proporre un contratto di lavoro a tempo indeterminato che non offre garanzie di stabilità, ma nel contempo consente di evitare le problematiche della disciplina del contratto a tempo determinato, sottoposto a rigidi schemi contrattuali e con un apparato sanzionatorio amministrativo particolarmente oneroso.

LA TRUFFA POLETTIANA

«I contratti a tempo indeterminato sono aumentati di 630mila unità», dichiarava fiero e trionfante il ministro del lavoro. «Ah, no, scusate: sono 360mila», ha affermato qualche settimana dopo, riconoscendo la sussistenza di un errore di calcolo, giustificato con un «è nella natura umana» dal suo sottosegretario. È condivisibile il principio filosofico, ma sorge il sospetto che sia stata una abile manovra politica: il governo ha promosso ed elogiato il suo operato a giugno, per poi dichiarare a fine agosto di avere fondato le sue conclusioni su dati erronei. Ovvero in un mese in cui la maggior parte dei cittadini (giustamente) evita di seguire le questioni politiche per godersi mare, famiglia e vacanze. Una confessione senza danni.

LE FUTURE AZIONI

Il Governo si prepara ad intervenire su tre fronti che dovrebbero rivoluzionare (forse controriformare) il diritto del lavoro. Una prima intenzione sarebbe quella di attuare l’articolo 39 della Costituzione, che prevede un sistema di contrattazione nazionale gestito da rappresentanti sindacali eletti appartenenti a sigle soggette a controllo amministrativo. Una misura che l’Italia attende dal 1948, e che i sindacati temono possa risolversi in un velato metodo di controllo sulla gestione interna basato sul pretestuoso motivo della democraticità. Una seconda sarebbe quella di introdurre un assegno a sostegno delle famiglie a reddito basso (inferiore agli undicimila euro): 400 euro mensili per consentire ad esse di sopravvivere. Sapremo dopo aver letto la legge di stabilità se sarà vero. La terza è quella di prevedere per legge un reddito minimo (un sistema presente in stati quali gli USA). Anche in questo caso nessun testo di legge, ma una dichiarazione del futuro relatore Ichino: sarà modulato in base al territorio, in quanto «a Reggio Calabria si vive bene con 800 euro al mese, a Milano no». I reggini però che guadagnano simili cifre non sembrano concordare.

Vincenzo Laudani

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