Suarez
Fonte: Calcio & Finanza

Il campionato di Serie A è appena riniziato, il calciomercato ancora non è terminato ma – purtroppo – l’attenzione dei tifosi è oggi come oggi catturata dal centravanti Luis Suarez e dalla vicenda che lo vede coinvolto relativa all’esame di lingua italiana sostenuto presso l’Università di Perugia e propedeutico all’ottenimento della cittadinanza italiana. Un esame, superato dal bomber uruguaiano, il quale però, come emerge dalle intercettazioni, non sarebbe stato in possesso dei requisiti necessari per ottenere la certificazione richiesta e, pertanto, sarebbe stato agevolato nel raggiungere il suo obiettivo.

Dalle intercettazioni e dalle notizie trapeltate, infatti, emergerebbe che la Commissione esaminatrice ha promosso il calciatore sebbene lo stesso non abbia una padronanza adeguata della lingua italiana e comunque di certo non in grado di consentire la concessione di una certificazione “B1”, ovvero quella necessaria per ottenere la cittadinanza. “Ma te pare che lo bocciamo!”; “Deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″; ”Non coniuga i verbi”; “Parla all’infinito“”. Questa alcune delle espressioni utilizzate dai Commissari e che di fatto – oltre a creare imbarazzo nel mondo universitario in generale e in quello perugino in particolare – aprono uno scenario da monitorare sia per quanto riguarda gli aspetti penalisti che sportivi della vicenda.

I RISVOLTI PENALISTICI DELLA VICENDA SUAREZ

La Pubblica Autorità già da tempo si era dimostrata “interessata” alle modalità di rilascio del certificato B1. Quanto sta emergendo dall’indagine perugina, quindi, non può di certo qualificarsi come un fulmine a ciel sereno quanto, piuttosto, laddove dovesse essere confermato, la conferma di un modus operandi già da tempo “ipotizzato“. La Procura della Repubblica perugina, quindi, nel valutare attentamente il caso, sembra essere orientata verso la formulazione un’ipotesi accusatoria complessa e che non si limita alla contestazione di un solo capo di imputazione e quindi di una sola fattispecie di reato.

L’avviso di garanzia notificato agli indagati, infatti, sembrerebbe fare riferimento anche al reato previsto e punito dagli artt. 319 c.p. e 110 c.p., ovvero alla “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” In particolare, la Procura della Repubblica sta indigando per verificare se gli indagati abbiano posto in essere una condotta consistente nell’avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio in cambio di una promessa di denaro o di pubblica utilità. Il capo di imputazione, quindi, si va ad arricchire di altre ipotesi di reato, visto che inizialmente venivano ipotizzati il reato di “falsità ideologica” e di “rivelazione di segreto d’ufficio”.

Dal punto di vista penalistico preme sin da ora sottolineare che l’indagine è in una fase embrionale, ove la Procura – ovviamente e giustamente – deve valutare la reale fondatezza di quanto ipotizzato al fine di poter prendere le decisioni del caso che, come noto, possono andare e convergere o in un’archiviazione o in un rinvio a giudizio. La delicatezza del momento processuale, quindi, spinge ovviamente a richiedere il massimo riserbo su una fase delicatissima anche e soprattutto nel rispetto delle carriere, delle professioni nonché dell’immagine delle persone coinvolte, atteso e considerato che il tutto potrebbe chiudersi con un “nulla di fatto” (sia lecito il termine calcistico), non sussistendo i requisiti per procedere penalmente nei confronti degli odierni indagati.

A tal proposito, quindi, è particolarmente significativa la decisione del Procuratore Dott. Raffaele Cantone che coordina l’indagine e che ha deciso di bloccare la stessa – a tempo indeterminato – causa la continua, ripetuta, e francamente inaccettabile, violazione del segreto istruttorio. Tale decisione, peraltro, è pervenuta in un momento fondamentale dell’indagine in quanto contestuale all’interrogatorio delle persone informate dei fatti quali i legali della Juventus Turco e Chiappero. Decisione, peraltro, che appare oltremodo condivisibile, anche al fine di evitare processi sommari e provvedimenti, conseguentemente, errati e perciò ingiustificabili con gravi conseguenze sul futuro dei professionisti coinvolti.

I RISVOLTI SPORTIVI

Detto ciò, non si può non sottolineare come la vicenda stia interessando anche la giustizia sportiva. Come detto, infatti, Suarez ha sostenuto l’esame di italiano al fine di ottenere la cittadinanza italiana in vista di un eventuale tessaramento da parte della Juventus, interessata ad acquisire le prestazioni del bomber ormai ex Barça. Alla luce di quanto emerso dal fascicolo penale e lette le intercettazioni, la Procura della FIGC guidata dal Dott. Giuseppe Chinè ha ritenuto opportuno e doveroso aprire un fascicolo chiedendo le carte alla Procura della Repubblica di Perugia. Ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del Codice di giustizia sportiva il quale legittima tale richiesta qualora il Procuratore Federale sia a conoscenza che presso l’Ufficio del P.M. o presso altre Autorità Giudiziarie Italiane vi siano atti o documenti rilevanti. In poche parole, e per dirla in termini semplici, anche la giustizia sportiva ha iniziato a fare il suo corso. È, quindi, interessante, cercare di capire in che direzione e con quali conseguenze.

Anche in questo caso appare ed è obbligatoria una considerazione iniziale: la Procura Federale sta anch’essa svolgendo un’attività di indagine che ha lo scopo di verificare se possono esserci gli estremi per contestare una condotta illecita, dal punto di vista sportivo, ai soggetti coinvolti, ed in questo caso alla Juventus. Nulla è stato deciso, quindi, e la vicenda è al vaglio dell’Autorità. A tal proposito, quindi, vi è da dire che l’articolo del codice di giustizia sportiva che appare interessare la vicenda è quello di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia sportiva che al comma 7 sancisce che “Le società nonché i loro dirigenti,  tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di  compiere  ovvero  consentano  che  altri  compiano  atti  volti  ad  ottenere  attestazioni  o  documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di  ingresso  in  Italia  e  di  tesseramento  di  calciatori  extracomunitari,  ne  sono  responsabili  applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le  società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto  falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte“. Le sanzioni in questione vanno dalla semplice ammenda sino all’esclusione dai campionati, a seconda della gravità del caso.

Da un punto di vista strettamente giuridico-sportivo, però, va ribadito che al fine di poter comminare la sanzione prevista, è necessario accertare la responsabilità della Società coinvolta, ed in questo caso della Juventus. Nel caso che ci occupa, però, anche e soprattutto alla luce delle intercettazioni circolate, vi sono seri dubbi circa la reale presenza dei requisiti necessari per procedere contro la Juventus ai sensi dell’art. 32. Non sembrano, infatti, sussistere atti di slealtà da parte della società torinese e dei suoi tesserati in quanto, nello specifico, non risultano né pressioni né promesse o passaggi di denaro o beni di altra utilità. Anche in quest’ottica, quindi, va letta l’immediata precisazione dei legali della Juve, ed in particolare dell’Avv. Turco e dell’Avv. Chiappero, che non hanno tardato a precisare di essere intervenuti solo per richiedere che l’esame potesse avvenire “in presenza” e senza alcun trattamento di favore per l’esaminando “Suarez”. Gli stessi legali, inoltre, ascoltati come “persone informate sui fatti” hanno escluso ogni coinvolgimento della società bianconera che, hanno sottolineato, è del tutto estranea ai fatti. Non risulta, quindi, allo stato attuale dei fatti, non solo alcuna forma di pressione volta a consentire il superamento dell’esame da parte di Suarez ma, anche e soprattutto, non emerge alcun tipo di reale coinvolgimento della società Juve nella vicenda che ci occupa e atta a confermare la tesi ipotizzata dalla Procura.

Si ipotizza anche la possibilità di contestare, alla Juventus, la violazione dell’art. 4 volto a colpire i comportamenti che violano “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e che può comminare, al massimo, una sanzione consistente in punti di penalizzazione. Anche in questo caso, però, dovrebbe essere ben acclarato il coinvolgimento della Juventus e dei suoi tesserati nella vicenda con dei comportamenti attivi e volti a consentire al centravanti uruguagio di poter usufruire di un esame più “facile” e “agevolato”.

Da un primo esame della vicenda, quindi, non si può che optare per la prudenza. Prudenza nello giudicare i fatti e nell’ipotizzare eventuali responsabilità, e prudenza che va a braccetto con la consapevolezza che l’apertura del fascicolo di giustizia sportiva può anche apparire un solo atto dovuto a fronte di quanto emerso nell’indagine perugina. Prudenza, inoltre, che appare ancor più consigliabile stante il continuo evolversi della vicenda, con un continuo coinvolgimento di nuovi soggetti e sulla quale, ovviamente, andrà fatta adeguata chiarezza.

Salvatore Fiori

Fonte immagine in evidenza: Calcio&Finanza

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