Stato di diritto
Fonte: Wall Street International Magazine

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha di fatto messo sotto pressione lo Stato di diritto, che pure nell’immaginario collettivo appariva così saldo e scontato, e con esso il sistema di tutele dei diritti e delle libertà fondamentali. In senso lato ha messo in discussione e ristretto la sfera dell’autonomia individuale, in particolare il suo portato più prezioso, la libertà personale, che è stata compressa per il perseguimento di un interesse collettivo ampio e fin troppo generalizzato.

L’insieme di decisioni legislative extra ordinem adottate per fronteggiare l’avanzata del virus pone un interrogativo: il nostro circuito democratico è dotato dei giusti anticorpi per resistere alle emergenze? Lo Stato di diritto deve in qualche modo negare se stesso dinanzi a situazioni di questo tipo oppure deve mostrare la sua forza, nonché cogenza, precipuamente in situazioni “d’eccezione”? Di sicuro, la pandemia ne è una cartina al tornasole.  

Sono stati sacrificati molteplici diritti e garanzie in nome del diritto alla salute, quest’ultimo usato come grimaldello di legittimazione. Sono stati relativizzati molteplici diritti in un’opera di bilanciamento di interessi a fronte di un unico diritto, quello appunto alla salute, ex art.32 Cost.

Gli iter argomentativi hanno avuto come ratio un diritto alla salute inteso nella sua accezione di interesse della collettività e non anche nella sua sfumatura di fondamentale diritto dell’individuo, ovvero della persona, del singolo. Nella realtà quotidiana non di rado il diritto alla salute individuale risulta confliggente con quello della collettività, con la conseguenza che in assenza di norme sufficientemente circostanziate, la dimensione collettiva finisce per fagocitare quella individuale.

Ulteriori indici di stress del circuito democratico si rinvengono nella trascuratezza verso le garanzie formali e sostanziali, nella spossata gerarchia del sistema ordinamentale, nella surrogazione delle consultazioni parlamentari con espedienti più rapidi e meno democratici, in una legalità democratica posta in secondo piano in nome della straordinarietà dello stato attuale, tra i tanti.

Per non parlare della giungla normativa che dal 6 febbraio 2020 ha disorientato chiunque, fatta di provvedimenti locali, di singoli Ministri e di Presidenti di Regione; poi è stata la volta delle task force, delle dichiarazioni dei comitati di esperti, di consulenze del Comitato Tecnico Scientifico (quest’ultimo essenziale per lo studio del virus, ma assolutamente non in grado di compiere scelte politiche di limitazione di diritti fondamentali). In questa confusione si è perso di vista il principio di riserva di legge, il principio di legalità, le funzioni parlamentari, la stessa Costituzione, nel magma di una responsabilità diffusa, che da ultimo si traduce in nessuna responsabilità.

Al di là delle valutazioni su meriti e demeriti partitici, il punto qui affrontato è tecnico-giuridico. Il punto è il contenimento della pandemia nel perimetro dello stato di diritto, in quanto debordare da esso significa aprire scenari liberticidi; infierire su un sistema ordinamentale già sofferente prima della pandemia; creare un precedente per una legittimazione futura di sospensione delle categorie giuridiche ordinarie con stessi metodi, ma con differente e arbitrario bene primariamente tutelato. Per tutto questo occorre rifuggire dal diritto sospeso: esso è già incomprensibile se contingente, grave se persistente. Bisogna ricordare che i principi cardine del nostro Stato di diritto non sono cavillosi formalismi, bensì indici di civiltà giuridica.

A questo proposito segue l’intervista ex professo al Prof. Giuliano Balbi, docente ordinario di Diritto Penale.

Il prevalente strumento giuridico in questo periodo è il DPCM (fonte normativa secondaria), utilizzato per prendere decisioni piuttosto delicate. In assenza di consultazioni parlamentari e considerando che il Parlamento è espressione della rappresentanza popolare e che la democrazia è incompatibile con meccanismi decisionali che escludono la partecipazione popolare, lo stato d’emergenza può giustificare una deroga implicita allo stato di diritto? E la nostra Costituzione dinanzi un’emergenza deve negare se stessa o ci sono strumenti d’ingegneria costituzionale per fronteggiarla?

Non c’è dubbio sul fatto che la nostra Costituzione non consenta alcuna eccezione al modello di Stato democratico che delinea, neanche nelle situazioni di eccezionalità come quella che stiamo vivendo. Al contrario, direi che proprio in queste situazioni i profili di una legalità democratica devono essere ancora più saldi. È proprio qui, infatti, che i principi cardine del sistema, e con loro le libertà fondamentali, vanno peculiarmente garantiti perché rischiano di andare in tensione con una realtà atipica in cui potrebbero, strumentalmente o meno, essere rimessi in discussione. D’altronde la nostra Costituzione prevede specifiche modalità per affrontare le situazioni di emergenza. Penso, per quanto qui più direttamente ci interessa, all’art. 16 secondo il quale la legge può limitare le libertà di spostamento e di circolazione per motivi sanitari. Il punto è che tutto ciò sta oggi accadendo non per il tramite della legge, con tutte le garanzie formali e sostanziali che la contraddistinguono, ma con semplici atti amministrativi: dpcm, ordinanze dei Presidenti delle Regioni, decreti del Ministro della Salute, e così via, blandamente legittimati a monte, in modo evidentemente inadeguato, da un decreto legge omnibus. Questo sul piano formale. Su quello sostanziale, l’indifendibile rimpallo di responsabilità tra le diverse istituzioni, la produzione incessante di norme difficilmente comprensibili e frequentemente contraddittorie, l’uso dei social e non dei contesti istituzionali, il fatto che il punto di riferimento delle scelte politiche sia stata frequentemente più  l’impopolarità del provvedimento che la sua opportunità, se non necessità, la dice lunga sul momento di gravissima crisi, non solo sanitaria, che stiamo vivendo.

Uno dei primi articoli del codice penale su cui si sono basati i provvedimenti di contenimento Covid-19 è stato l’art. 650. In specie, cosa disciplina questo articolo, a quando risale la sua elaborazione e chi dovrebbe sanzionare le condotte sancite dal 650 c.p.?

Tutt’ora, le normative che regolano l’emergenza sanitaria dispongono che l’inosservanza delle relative disposizioni integra, ai sensi dell’art. 650 c.p., il reato di “Innosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. L’art. 650 è una norma estremamente ingegnosa, quantomeno nell’ottica del legislatore fascista che la inserì nel nostro sistema. Per un principio contenuto nel codice, ma soprattutto ribadito dalla Costituzione, solo la legge – e non un atto amministrativo: dpcm, ordinanze, etc – può infatti stabilire regole la cui inosservanza è sanzionata penalmente. L’art. 650 è lo strumento per aggirare questa garanzia: non indica infatti i comportamenti la cui realizzazione viene punita, quelli che solo la legge avrebbe il potere di individuare, ma impone l’osservanza (ubbidienza?) degli atti amministrativi, sottraendo al legislatore la selezione dei fatti penalmente rilevanti, violando in tal modo il principio costituzionale di riserva di legge in materia penale, e la gerarchia delle fonti. Che questo articolo, incongruamente “sopravvissuto” al regime fascista, sia stato uno dei protagonisti della gestione politica della pandemia è a dir poco inquietante.

La pandemia Covid-19 è stata la prima emergenza a colpire il mondo in una fase di “infodemia”, cioè in una fase di esasperata digitalizzazione e in una società sovraccarica di informazioni (tra cui fake news) trasmesse in tempo reale e da una pluralità incontrollata di canali di informazioni. In questo contesto si inserisce la politica, che predilige interfacciarsi con i cittadini sempre più tramite canali mediatici, sempre meno tramite canali istituzionali, per sfruttare il consenso che generano. Questi meccanismi come e quanto stanno incidendo sul diritto penale?

E’ da alcuni anni, a dire il vero, che il diritto penale è stato usato dalla politica come strumento di captazione del consenso. Produrre le norme che il corpo sociale attende, in genere sulla base di false emergenze indotte dai media, in modo da determinare un effetto pseudo-satisfattorio, comunque adeguato a  innalzare il gradimento politico-elettorale di chi se ne è fatto portatore. Potremmo citare molti esempi, su tutti la legittima difesa domiciliare, fortemente voluta dalla Lega nord, che consente di prescindere dal requisito della proporzione tra il pericolo che si sta correndo e la reazione difensiva, rendendo lecita, a determinate condizioni, l’uccisione del ladro. Si tratta di un’evidente regressione dello standard di civiltà del sistema giuridico, che in qualche modo accomuna un po’ tutto il diritto penale mediatico. Perché se l’obiettivo è conquistare consenso, le norme non solo vengono presentate in modo semanticamente intollerabile – pensate alla legge “spazzacorrotti” – ma vengono anche scritte in modo totalmente inadeguato rispetto ai parametri di legittimità (certezza, riconoscibilità, etc) perché devono assomigliare più a degli slogan che a delle disposizioni giuridiche. Il risultato non è soltanto quello di una pessima normativa in termini di qualità (“Chiunque cagiona la morte di un animale è punito” – art. 544-ter c.p. Anche di una formica, di una Zanzara? Ragionevolmente no, anche se la norma dice di sì, ma a questo punto a chi spetta individuare il limite?), ma una strisciante involuzione in senso autoritario del sistema ordinamentale.

Nessuno poteva prevedere la pandemia Covid-19, ma chiunque poteva ipotizzare una situazione d’emergenza. Se in queste situazioni il sistema va in crisi e si propinano come comodi ed essenziali anche atti sostanzialmente illegittimi, cosa ne sarà dello Stato di diritto? Del resto “la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni”…

Le regole di uno Stato democratico, nel nostro Paese, hanno retto poco e male all’emergenza sanitaria. Prova ne sia che ad essere colpite nel modo più drammatico sono state, ancora una volta, le fasce più deboli della popolazione. Non so se ci fossero “buone intenzioni”, forse sì anche se non credo da parte di tutti. Certo ci si è anche “giocati” in modo politico la pandemia, il che, a fronte dei morti, delle sofferenze, della povertà che avanza, del lavoro che manca, degli anziani abbandonati, dei ragazzi colpevolizzati, gli stessi ragazzi cui stiamo rendendo il futuro enormemente difficile, è indice di una totale assenza di benché minimi limiti etici. La crisi di un sistema apre dei bivi, taluni estremamente inquietanti – l’esperienza di Weimar ne è severa maestra. Altri, sicuramente più virtuosi, sono tuttavia molto difficili da raggiungere. Speriamo ci sia data, quantomeno, la possibilità di provarci.

Melissa Bonafiglia

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