Il 20 novembre la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso una sentenza di condanna nei confronti della Turchia per la detenzione preventiva di Demirtaş, politico turco arrestato nel novembre del 2016, giudicando tale detenzione contraria alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il presidente Erdoğan ha riferito alla stampa che le sentenze della Corte non sono vincolanti. Ma è davvero così?

Le potenzialità e i limiti della CEDU

Nel 1959, un’Europa in uscita dalla crisi economica postbellica si impegnava a fondare una corte che applicasse direttamente le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, convenzione stipulata a Roma nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Questa convenzione, che riconosce e protegge i diritti fondamentali dell’uomo, si inseriva allora in un processo storico nel quale gli Stati, reduci dalla terrificante esperienza della seconda guerra mondiale, si impegnavano a non ripetere simili atrocità e violazioni dei diritti, cercando il più possibile un equilibrio mondiale fondato sul diritto internazionale.

La CEDU (o Corte EDU) ha straordinarie potenzialità: possono ricorrervi sia i cittadini privati sia i singoli Stati qualora dovessero notare un atteggiamento contrario alla Convenzione, così da concedere sia al singolo cittadino che allo Stato coscienzioso la possibilità di denunciare i violatori dei diritti.

Ad aumentare le potenzialità della CEDU sono anche altri aspetti: in primo luogo, gli Stati firmatari si sono impegnati a dare esecuzione alle sentenze della Corte; in secondo luogo, è da sottolineare l’esistenza di un Comitato che controlla l’adempimento degli Stati ai loro doveri; in ultimo, la Corte ha una composizione variegata che la rende imparziale e funzionale (quarantasette giudici, uno per ogni nazione firmataria).

L’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Analizzandone la composizione la Corte sembrerebbe essere un’istituzione ideale, alla quale ricorrere ogniqualvolta vi sia una violazione della Convenzione per ritrovarsi ripagati e risarciti, ma nella pratica le cose stanno in un altro modo.

La CEDU svolge infatti una funzione secondaria rispetto agli organi nazionali dei singoli Stati e inoltre a essa si può ricorrere previo esaurimento dei ricorsi interni. Ciò significa che solo dopo molti gradi di giudizio e soprattutto dopo molti anni un cittadino o uno Stato possono fare ricorso alla corte EDU.

Ma l’elemento che indebolisce maggiormente questa istituzione è quello relativo all’applicabilità delle sentenze nei singoli Stati, soprattutto nel caso in cui la sentenza CEDU fosse in contrasto con la Corte di giustizia europea: le sentenze della CGUE (Corte di giustizia europea) hanno infatti sempre la precedenza.

Nel caso invece di contrasto tra le sentenze CEDU e le singole legislazioni degli Stati contraenti, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono direttamente applicabili e devono attendere il giudizio delle Corti costituzionali.

Tutto ciò ridimensiona fortemente la forza della Convenzione europea per i diritti dell’uomo e della relativa Corte, perché rende più complessa l’applicazione delle sentenze.

La CEDU e i singoli Stati

C’è un altro spettro, però, che in questi ultimi anni minaccia fortemente le funzioni di questo organo pacificatore e garantista: parliamo delle ventate nazionaliste/sovraniste che agitano il mondo odierno. Governi violatori di diritti stanno prendendo in mano le redini di vari paesi del mondo o tentano di farlo, attentando in questo modo alla vita e al funzionamento delle istituzioni che garantiscono una parità dei diritti e una sanzione a chiunque li violi.

L’ultimo caso, come riportato a inizio articolo, riguarda la Turchia di Erdoğan. Questi governi, compreso il nostrano, spesso violano i diritti in nome dell’ordine pubblico e del corretto funzionamento dello Stato ignorando le sentenze che piovono dalla CEDU in difesa di coloro che si ritrovano calpestati.

L’Italia nel solo 2017 è incappata in ben 31 giudizi, in ventotto casi su trentuno è stata rilevata una violazione delle disposizioni della Convenzione. Secondo gli stessi dati della corte EDU, sempre nel 2017, il numero di giudizi aumenta nei casi della Turchia e della Russia: 116 nel primo caso, 305 nel secondo.

Tornando all’Italia, il paese è stato richiamato sui temi del sovraffollamento delle carceri, delle violenze domestiche, delle unioni civili e delle famiglie arcobaleno. Nella stragrande maggioranza dei casi, i governi, forti della non diretta applicabilità delle sentenze e usando giustificazioni dal grande impatto mediatico, hanno continuato a violare i diritti, a ignorare problemi e a incappare in sanzioni e in sentenze sanzionatorie (sempre preferibili a lunghi processi seguiti dai relativi risarcimenti).

Ad esempio, nel dicembre 2016 la Corte tornava a pronunciarsi sulla “Causa Khlaifia e altri c. Italia”, relativa alla crisi umanitaria e migratoria del 2011 causata dalle “Primavere Arabe”. In quell’occasione, la Corte confermava la violazione dell’art. 5 della Convenzione (“Diritto alla libertà e alla sicurezza”) da parte dell’Italia, che aveva trattenuto i ricorrenti (ossia tre cittadini tunisini giunti sulle coste italiane) nei Centri di prima accoglienza in situazione irregolare, privandoli della libertà. La sentenza sottolineava l’inammissibilità della privazione arbitraria di libertà e sottratta al controllo delle autorità giudiziarie.

L’Italia è tra gli Stati meno propensi ad ascoltare e applicare le sentenze e i pareri della Corte EDU. Insomma, il Paese nostrano come altre nazioni fa fatica ad allinearsi alla Corte e alle disposizioni della Convenzione stessa, il che rende la CEDU una macchina perfetta sul piano strutturale ma macchinosa e con poca forza di imporsi sul piano prettamente pratico.

Una situazione che fa sì che i diritti continuino a essere violati e che gli Stati siano sempre meno in grado di recepire le sentenze e applicarle, tutto ciò accompagnato da un clima teso, alimentato soprattutto da governi sovranisti, populisti e nazionalisti poco interessati a parteggiare per il rispetto dei diritti altrui, soprattutto delle minoranze.

Alessandro Leuci

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