Autocertificazioni
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Una tipologia di documento riconosciuto in Italia a livello legale e che consente di certificare tantissimi stati in modo semplificato, evitando quindi di mettere in mezzo pubblici ufficiali come notai o professionisti privati come commercialisti e avvocati, che ovviamente richiederebbero una parcella per portare a termine le operazioni.
L’autocertificazione è nota anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione e nasce in Italia nel 1969 con la legge n.15 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”. Nel corso degli anni poi la norma è stata rivista e ampliata per renderla sempre più efficace, almeno nelle intenzioni del legislatore.
Le autocertificazioni possono essere presentate da cittadini italiano, dell’Unione Europea e anche da extracomunitari purché soggiornanti nel nostro paese in modo regolare. Quello che può essere dichiarato in una autocertificazione è uno stato, una condizione, un fatto o una qualità personale che possano essere certificabili dalle diverse pubbliche amministrazioni italiane.

Quali sono gli stati che si possono autocertificare?

Più nello specifico, quali sono questi stati che si possono autocertificare? Il campionario è piuttosto ampio, si va dallo stato civile (sposato/a, celibe, nubile) e si passa poi per situazione familiare, proprietà eventuale di un immobile, possesso di un determinato titolo di studio, etc…. Tale dichiarazione può riferirsi anche non direttamente alla persona che la sottoscrive, ma a soggetti terzi i cui fatti, stati o qualità egli conosca dal di fuori.
Non possono essere dichiarate all’interno di una autocertificazione informazioni quali titoli, abilitazioni o specializzazioni conseguiti all’estero, così come certificati medici e sanitari o documenti relativi a servizi prestati all’estero, certificati veterinari, di conformità CE, marchi e brevetti. 

Come presentare una autocertificazione?

Qual è l’iter per presentare un’autocertificazione? È sufficiente sottoscrivere la dichiarazione e presentarla poi o fisicamente allo sportello in questione o con altri metodi (mail, fax, pec, firma digitale, etc…). Può essere tranquillamente redatta su un foglio semplice, inserendo tutte le informazioni richieste e necessarie; o nel caso di pubbliche amministrazioni è possibile, ove presenti, ricorrere ai fac simile o alle precompilate che possono essere reperite presso l’ufficio dell’amministrazione in questione o anche direttamente sul relativo sito internet. Da ricordare infine che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

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