Nordio si arrampica sugli specchi, ma il Decreto Sicurezza fa acqua da tutte le parti

Carlo Nordio ci ha ormai abituati alle sue classiche uscite beffarde in risposta a praticamente tutto ciò che possa criticare il suo operato o quello del Governo di cui fa parte. Lo ha fatto con riferimento alla proposta di riforma della giustizia, lo ha fatto in relazione al Caso Almasri, lo ha fatto anche rispetto alla polemica legata ai centri di detenzione in Albania.

Dati i precedenti, Nordio non poteva esimersi dall’intervenire con un’ennesima dichiarazione sbeffeggiante quando ad essere stato messo in discussione è stato il contestatissimo Decreto Sicurezza, con il quale il Governo ha dato una piena e preoccupante dimostrazione del suo controverso indirizzo politico e delle discutibili e piuttosto irrituali modalità di azione. Così, dopo che lo scorso 27 giugno l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione sul contenuto del nuovo Decreto-Legge Sicurezza approvato in via definitiva dal Parlamento il 9 giugno, il Ministro della Giustizia si è detto “incredulo”, fino a spingersi a definire l’intervento della Suprema Corte “irriverente, improprio ed imprudente”.

Tali espressioni irrisorie ricordano molto quelle utilizzate in occasione degli interventi della Corte Penale Internazionale rispetto al caso Almasri, quando il Ministro aveva affermato che non poteva abbassarsi al ruolo di “passacarte” di fronte a “incomprensibili salti logici e atti incoerenti, e del Tribunale di Roma rispetto al trattenimento dei migranti in Albania, quando Nordio aveva addirittura definito “abnorme” la sentenza.

A dire il vero, oltre al tono derisorio, c’è un filo molto più sottile che unisce tutte le reazioni di Nordio, e compresa la più recente a difesa del Decreto Sicurezza. In particolare, in tutti i casi citati, le uscite di Nordio si caratterizzano anche per un intento di delegittimazione dell’istituzione coinvolta. Così come il Tribunale di Roma non poteva e non doveva intervenire, e così come la Corte Penale Internazionale aveva emesso un atto nullo, in quest’ultimo caso la Cassazione non aveva nessuna legittimazione a pronunciarsi sul contenuto di una legge.

Detto atteggiamento, al contempo ironico e delegittimante, è la perfetta rappresentazione della subdola intenzione del Governo di disconoscere ed esautorare le istituzioni che vegliano a difesa dell’impianto costituzionale e che garantiscono il rispetto del principio di separazione dei poteri. Una logica accentratrice volta a trasmettere un messaggio di inadeguatezza e incompetenza tecnica delle altre istituzioni che controbilanciano il potere esecutivo. A riprova di ciò, con un atteggiamento piuttosto intimidatorio, il Ministro ha infatti annunciato di aver dato mandato all’Ufficio di Gabinetto del Ministero di acquisire la relazione dell’ufficio del Massimario e di conoscerne l’ordinario regime di divulgazione. Eppure, va detto che l’ennesima caratteristica comune a tutti gli interventi di Nordio è che di solito sono privi di fondamento. E infatti anche stavolta il Ministro si è sbagliato.

Ad intervenire con una relazione tecnica sul Decreto Sicurezza è stato l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: tale ufficio è composto da 67 magistrati e conduce un’attività di analisi e ricerca scientifica su provvedimenti civili e penali, leggi del Parlamento, sentenze della Corte costituzionale. Il fine ultimo dell’Ufficio è di fornire un’utile e diffusa informazione a coloro che operano nel settore come magistrati o giuristi, con l’obiettivo di garantire un miglior esercizio delle loro funzioni in senso orientativo ed interpretativo.

Per l’appunto, tra le varie attività che gli competono, il Massimario pubblica anche relazioni d’ufficio sulle novità legislative, come, ad esempio, il Decreto Sicurezza. Pertanto, va chiarito che, nonostante i vari e vani tentativi di delegittimazione, l’Ufficio aveva piena competenza a pronunciarsi. Va da sé che le relazioni del Massimario non hanno alcun valore normativo, né sono tantomeno vincolanti. Forniscono solo indicazioni, appunto delle “massime”, dirette e spesso lette esclusivamente da persone che lavorano nel settore della giustizia: ne consegue che l’ennesimo tentativo di disconoscimento mediatico messo in atto dal Governo non trova nemmeno una sua utilità pratica.

D’altro canto, è chiaro che il Massimario interviene di solito con la pubblicazione di relazioni in occasione di grandi novità normative. Ad esempio, il Massimario è intervenuto in passato con una relazione pubblicata in riferimento alla importante novità della Riforma Cartabia. E, vale la pena affermarlo fin da ora, con buona pace del Ministro Nordio, probabilmente il Massimario pubblicherà una relazione anche quando e se la riforma della giustizia da lui promossa diventerà legge. Insomma, di fronte a un atto legislativo talmente dirompente, che è stato approvato con delle modalità a dir poco discutibili, che introduce 11 nuove fattispecie di reato punite con pene altamente sproporzionate, 11 aggravanti, e che di fatto restringe le libertà previste dalla Costituzione, la Cassazione, tramite il suo ufficio studi, non poteva esimersi dall’intervenire con una relazione tecnica che mettesse in risalto tutte le criticità del decreto.

A tal proposito, la relazione ha innanzitutto evidenziato perplessità tecnico-procedurali sulla “trasformazione” da parte del Governo di quello che originariamente era un disegno di legge (cioè una proposta di legge fatta dal Governo al Parlamento) – che sarebbe stata inevitabilmente sottoposta a sacrosante e necessarie discussioni in aula e che verosimilmente avrebbe consentito all’opposizione un esame più approfondito del testo, con probabili annesse proposte di emendamento – in un decreto-legge, cioè un provvedimento del Governo che entra immediatamente in vigore ma che va convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni, pena la decadenza.

Il decreto-legge è, tuttavia, utilizzabile esclusivamente in casi di straordinaria necessità ed urgenza, che non sono però ravvisabili nel caso di specie, anche perché il testo dell’originale disegno di legge è praticamente sovrapponibile a quello del decreto-legge, e ciò dimostra che il Governo ha sostanzialmente fatto ricorso alla decretazione d’urgenza per sottrarre il testo alle discussioni parlamentari. Quest’ultima circostanza è confermata anche dal fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia sulla conversione del decreto in legge, di fatto “minacciando” le dimissioni e mettendo un’enorme pressione sul Parlamento.

Inoltre, viene rimarcata dal Massimario l’estrema disomogeneità dei contenuti del testo, che in effetti spazia da nuove norme in materia di proibizione della produzione e del commercio di cannabis light a norme in materia di impunità degli agenti dei servizi segreti; tutte questioni che secondo l’Ufficio avrebbero richiesto un esame ed un voto separato – anche perché incidenti sulle libertà individuali – e che invece sono state raccolte in un unico articolo.

Per il resto, il Massimario ha analizzato i nuovi reati introdotti dal decreto e le conseguenti modifiche al codice penale e di procedura penale, evidenziando i rischi di incostituzionalità di gran parte degli stessi.

A titolo esemplificativo, e solo per citarne alcuni, la relazione evidenzia profili problematici rispetto alla neo-introdotta possibilità di far scontare la pena in carcere alle detenute incinte o madri di bambini sotto un anno di età, la quale potrebbe condurre ad una violazione dei principi costituzionali di tutela della maternità e dell’infanzia e di umanità della pena. Questa nuova disposizione appare ancora più problematica se si pensa alle gravi condizioni in cui versano le carceri italiane.

Restando in tema carceri, quanto alla nuova configurazione del reato di rivolta in carcere, che da ora potrà realizzarsi anche attraverso atti di resistenza passiva, il Massimario cita degli studiosi che parlano di un’equiparazione “aberrante”, in quanto finisce per rendere penalmente rilevante “la mera disobbedienza”, vale a dire “ogni atto di ribellione non connotato da violenza o minaccia, quali, ad esempio, il rifiuto del cibo o dell’ora d’aria”.

E ancora, sulla conversione, da sanzione amministrativa a reato, del blocco stradale – che sarà punito da sei mesi a due anni – la relazione evidenzia il rischio di attribuire rilevanza penale “a comportamenti che molto spesso sono costituiti da riunioni pacifiche e atti di resistenza passiva, con l’effetto di incidere profondamente sull’attività di pubblica manifestazione del dissenso”.

Per quanto riguarda la nuova disposizione che consente agli agenti sotto copertura di dirigere e organizzare associazioni terroristico-eversive senza andare incontro a responsabilità penali, il Massimario ha parlato di “un assoluto inedito”, sottolineando come la direzione e organizzazione delle predette associazioni è un fenomeno diverso, più grave e più pericoloso rispetto alla già sperimentata possibilità di “infiltrazione”. Viene segnalato, peraltro, come la norma potrebbe essere addirittura disfunzionale, dal momento che potrebbe consentire l’organizzazione e direzione di associazioni vietate ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione.

Infine, la relazione prospetta una possibile violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica rispetto al nuovo divieto di commercializzazione dei prodotti a base di cannabis light (priva di principio attivo stupefacente), specie “in assenza della dimostrazione scientifica” che il loro uso “possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi”.

Insomma, la relazione non fa altro che ribadire quello che da ormai mesi i principali giuristi, le opposizioni, le associazioni, i sindacati stanno gridando da mesi, e cioè che questo Decreto Sicurezza fa acqua da tutte le parti, in un Paese che assume connotati sempre più simili a quelli di uno Stato di Polizia.

Amedeo Polichetti

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