L’attività dei Compro Oro cambia ancora. Con il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio, si applicano nuove regole il cui obiettivo è ridurre ulteriormente la possibilità di riciclaggio di preziosi provenienti da illecito. Ecco cosa cambia per le attività Compro Oro e per chi intende vendere oro.

La disciplina entrata in vigore continua a prevedere la possibilità di esercitare l’attività di compro oro come prevalente, oppure secondaria rispetto ad un’altra; quindi le classiche gioiellerie, rispettando tutte le norme previste dalla normativa per la compravendita di oro usato, possono svolgere anche tale attività.
La nuova normativa prevede regole più stringenti per quanto riguarda la tracciabilità delle varie operazioni compiute.

Ecco i focus della nuova normativa sui compro oro

Gli esercizi commerciali che hanno la licenza di pubblica sicurezza (art. 127 TUPS), necessaria per poter acquistare oro da clienti privati, devono dotarsi di un conto corrente dedicato esclusivamente alle transazioni finanziarie di questa attività.
Prima di procedere alla compravendita, i Compro Oro devono identificare il venditore. Per ogni acquisto deve essere compilata una scheda numerata progressivamente, questa deve contenere gli estremi identificativi del venditore, il prezzo e il mezzo di pagamento utilizzato, la quotazione applicata, la data, una descrizione sintetica dell’oggetto con relativo peso e almeno due foto.

Ne consegue che tutti i beni scambiati con i compro oro debbono essere debitamente fotografati e le foto devono essere conservate ed esibite a richiesta delle autorità.
Al venditore deve essere rilasciata una ricevuta che indichi in modo sintetico le informazioni di cui sopra. Le schede identificative devono essere conservate per almeno 10 anni.
Al fine di evitare che i Compro Oro diventino un’attività utilizzata da chi commette furti per tramutare in denaro il bottino, è stata abbassata anche la soglia dei pagamenti in contanti che ora non può superare i 500 euro.
I pagamenti che superino tale soglia devono essere eseguiti con bonifico o assegno non trasferibile. Il mancato rispetto delle norme su identificazione e limite all’uso del contante espone al rischio di una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.

Molti hanno pensato che questa norma fosse facilmente aggirabile attraverso pagamenti frazionati. In realtà la legge vieta espressamente di frazionare i pagamenti, cioè se oggi viene venduta una collana e il suo valore è 600 euro, questi devono essere versati per intero e non in due rate in contanti.
Se il venditore ha più oggetti in oro può venderli separatamente, ma tra una vendita e l’altra deve intercorrere almeno una settimana.
Il professionista che svolge tale attività deve segnalare le operazioni sospette e la mancata o tardiva segnalazione può essere sanzionata con multa da 5.000 a 50.000 euro.

Per chi esercita abusivamente questa professione, e quindi senza essere iscritti nel registro degli operatori Compro Oro professionali, gestiti dall’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), è prevista una sanzione pecuniaria di 1.500 euro.

Come si può notare, l’apparato sanzionatorio e gli obblighi di trasparenza circa le operazioni compiute sono tali da richiedere ai professionisti maggiore impegno al fine di evitare di diventare luogo di ricettazione di preziosi provenienti da illeciti.

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