
In questi giorni avrete sicuramente sentito parlare di autonomia differenziata. Conoscete tutta la storia di come siamo arrivati all’approvazione del suo decreto-legge in Consiglio dei Ministri? Solo tornando al secolo scorso, alla fine degli anni Novanta precisamente, possiamo individuare le radici di questa agognata autonomia. Siamo al Nord, dove movimenti come la Lega Nord e la Liga Veneta posero all’epoca per la prima volta la necessità di rendere indipendenti le regioni settentrionali perché non ricevevano sufficienti risorse a scapito delle regioni meridionali.
Un passaggio fondamentale sarà proprio, pochi anni dopo, la revisione del Titolo V della Costituzione, con l’obiettivo di esaltare il ruolo delle Regioni ampliando a dismisura le competenze regionali. Il disegno di legge, preparato dal Ministro Calderoli, è stato approvato all’unanimità e quindi potrà iniziare ora il suo iter parlamentare. Perché ora? L’attuale maggioranza politica ha sempre previsto nei suoi programmi di governo la necessità di realizzare l’autonomia. L’iter è molto complesso, due sono i punti più critici:
- I livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Art. 117 della Costituzione – “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ugualmente sul territorio nazionale. In alcuni casi, la legge ha previsto l’affidamento o la delega agli enti territoriali determinate prestazioni e questi sono tenuti a garantire il servizio (Come nel caso dei LEA, livelli essenziali di assistenza), mentre altri settori sono privi di livelli del servizio da garantire, comportando disomogeneità sul territorio nazionale. Soltanto con la definizione di tutti i LEP sarà possibile determinare il fabbisogno di risorse necessario in ciascuna regione. Non si comprende in realtà chi e come sarà possibile finanziarli. Il Ddl Calderoli da un lato stabilisce, all’art. 4: “che qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento”, mentre all’art. 8: “Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Lo Stato già prevede a bilancio una spesa per i LEP e secondo il decreto Calderoli le risorse per i nuovi livelli essenziali dovranno sempre essere trovate all’interno del bilancio dello stato. Ma come? Politicamente non è semplice.
- Le intese fra Stato e Regione
Art. 116, co. 3 della Costituzione – “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119”.
Secondo il Ddl, infatti, le risorse necessarie da stanziare ad ogni Regione verranno definite da una commissione paritetica Stato – Regione. L’intesa permetterà di definire le modalità di finanziamento, che avverranno attraverso uno o più tributi erariali. Chiaramente questo finanziamento dipende dal tipo e dal numero di competenze. E se una Regione chiedesse tutte le competenze? Quanto costerebbe?
I quesiti sono importanti e hanno molteplici punti in comune. Scopriremo le evoluzioni nel corso dell’iter parlamentare. Difficile pensare che il testo, così come proposto, sia approvabile.
Marianna De Rosa
















































