magistrati / pubblico ministero

Il 22 e 23 marzo saremo chiamati alle urne per esprimerci sulla riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, che propone sostanzialmente di dividere in due il potere giudiziario.

Infatti, la cosiddetta separazione delle carriere, di per sé realizzabile con legge ordinaria e dunque senza modificare la Costituzione Repubblicana, mira in realtà all’indebolimento e alla scissione completa della magistratura in due ordini separati e reciprocamente autonomi, quello giudicante e quello requirente. Così, si comprende l’idea di superare l’organo unitario di autogoverno della magistratura e di sostituirlo con organismi separati: due CSM distinti per due magistrature diverse.

La storia dell’Ordinamento giudiziario italiano mostra però come proprio l’esistenza di un Consiglio Superiore della Magistratura unico abbia garantito indipendenza e autonomia della magistratura.

Fino agli anni Quaranta del Novecento il pubblico ministero era considerato un organo subordinato al ministro di Grazia e Giustizia. I codici di Ordinamento giudiziario del 1923 e del 1941 non lasciavano spazio a dubbi: il pubblico ministero esercitava le proprie funzioni “sotto la direzione” del ministro. Una formula che si traduceva nel potere del ministro di ordinare al magistrato l’archiviazione di una notizia di reato, con la facoltà di disporre il suo trasferimento in caso di disobbedienza. I pubblici ministeri non beneficiavano infatti nemmeno della garanzia dell’inamovibilità, riconosciuta invece ai magistrati giudicanti. Il magistrato requirente era di fatto più un’articolazione dell’esecutivo che come parte autonoma dell’ordine giudiziario.

Con il decreto legislativo del 14 settembre 1944 si sottrae di fatto al ministro il potere di disporre direttamente l’archiviazione dei procedimenti penali. Tale decreto non attenua il vincolo di subordinazione tra ministro e pubblico ministero, ma sottrae a quest’ultimo il potere di disporre l’archiviazione.

In questo modo, il pubblico ministero che ritiene di non dover esercitare l’azione penale è obbligato a chiedere l’archiviazione a un giudice istruttore, figura indipendente dal potere esecutivo. Ecco allora il passaggio cruciale: l’ultima parola non spetta più al governo, ma a un giudice.

Ma l’intervento normativo che attenua finalmente il vincolo di dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo arriva solo nel 1946, con il Regio Decreto Legislativo 511. Esso sostituisce la “direzione” del ministro con una più blanda “vigilanza”. Inoltre, viene riconosciuta ai pubblici ministeri anche l’inamovibilità. Ciononostante la garanzia è ancora fragile.

L’articolo 2, al II comma di tale decreto, infatti, consente comunque al ministro di disporre il trasferimento dei magistrati requirenti se ritenuti non idonei «ad amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario». Un potere esercitabile «per qualsiasi causa anche indipendente dalla loro colpa». Una clausola vaga, che di fatto lascia al potere politico un’ampia discrezionalità e svuotando di significato l’inamovibilità stessa.

La vera cesura arriva nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, che afferma il principio per cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Tuttavia, come osservava Piero Calamandrei, padre costituente e giurista, la Costituzione «è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove». Con questa immagine egli intendeva sottolineare che la Costituzione non realizza automaticamente i propri princìpi, ma indica una direzione che deve essere concretamente attuata attraverso la legislazione e le istituzioni.

L’attuazione di questa parte della Costituzione, infatti, avviene nel 1958 con la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura. Con essa vengono definitivamente meno i poteri del Ministro della Giustizia in materia di trasferimenti, promozioni e sanzioni disciplinari dei magistrati. Tali competenze vengono infatti attribuite al CSM, istituito per essere organo di autogoverno della magistratura. Indipendente e autonoma perché, e finché, unica e unita.

Gabriele Bartolini

Gabriele Bartolini
Gabriele Bartolini (Roma, 2003) studia Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. È presidente della sezione ANPI di Trastevere e membro del Comitato Provinciale dell’ANPI di Roma. Fa parte del gruppo dell’ANPI Nazionale che lavora sulle giovani generazioni. Cura per Patria Indipendente una inchiesta sul tentativo di riscrittura della Storia tramite le intitolazioni di vie e spazi pubblici a Giorgio Almirante.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui