Vi siete mai chiesti quali sono i diritti dei migranti? Attualmente, l’immigrazione è un fenomeno complesso rispetto al passato. Onde evitare l’acuire di forme xenofobe e razziste, visto e considerato che, sempre più, gli immigrati sono divenuti i veri e propri capri espiatori, anche a causa del pessimo lavoro dei mezzi d’informazione che hanno accentuato la psicosi di paura, cercheremo in questo articolo di analizzare il fenomeno migratorio dal punto di vista legale.
Anna Di Feo, che da quasi 20 anni si occupa di immigrazione, precisamente come avvocato all’interno dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), ci ha spiegato innanzitutto come vengono identificate le persone che sbarcano in Italia.
«La procedura di identificazione delle persone parte con la richiesta d’asilo. Asilo è un termine generico, perché in realtà esiste la protezione internazionale che può essere di tre gradi: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Una volta formalizzata la domanda di protezione internazionale, bisogna richiedere di essere ascoltati dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente. E il richiedente deve presentarsi obbligatoriamente in Commissione. Per esperienza personale posso dire che i giudici hanno riconosciuto la protezione internazionale per il Gambia e per la Nigeria» dice Anna Di Feo.
Qualcuno potrebbe chiedersi “chi non può ottenere protezione?”. Non può essere considerato rifugiato o beneficiario di protezione chiunque abbia commesso un crimine di guerra; chiunque abbia commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese che lo ospita; chiunque sia colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come violazioni gravi e persistenti dei diritti umani.
L’avvocato Di Feo scioglie anche il dubbio che riguarda la presunta immunità di chi commette reati senza avere un permesso di soggiorno o senza che sia identificabile. Sono ancora in tanti a credere che i clandestini siano immuni da sanzioni o condanne.
«In Italia chi commette un reato viene sempre giudicato. Il permesso di soggiorno ha la funzione di garantire diritti in relazione al lavoro, alla previdenza sociale, alla sanità, alla possibilità di locare una casa. Sul piano penale, non avere il permesso di soggiorno può determinare l’espulsione per motivi di sicurezza (dipende dalla pena che viene inflitta) e scontare la pena nel tuo paese».
Cosa cambia, dal punto di vista tecnico, col decreto Minniti?
«Viene tolto un grado di giudizio – conclude la Di Feo -. In sostanza, dopo il Tribunale non puoi ricorrere alla Corte d’Appello. E considerando i casi recenti, diverse volte la Corte d’Appello ha ribaltato le decisioni del Tribunale. Anche perché i Tribunali spesso si trovano ingolfati, hanno iniziato a rifiutare senza nemmeno guardare le carte. Si tratta di diritti fondamentali, il secondo grado di giudizio esiste anche per la multa. Togliere un grado di giudizio può essere pericoloso, anche perché così si rischia di ingolfare la Cassazione».
Insomma, un’Italia molto più pronta sulla carta ad accogliere, che nei fatti. Il processo di mondializzazione, o di globalizzazione come ad altri piace chiamarlo, ha sostanzialmente colto impreparata l’Italia che non ha saputo beneficiare dell’occasione come crescita culturale, ma ha visto nell’immigrazione e nell’immigrato un nemico.
L’accoglienza non è una cosa che si acquisisce automaticamente, non si insegna, bensì si costruisce col tempo. E sull’Italia gravano gli interessi delle organizzazioni criminali che hanno sfruttato questo momento di crisi mondiale per lucrare anche sui flussi migratori. C’è bisogno che la gente prendi coscienza del fatto che l’immigrazione è un fenomeno dei giorni nostri, e che i problemi non vanno affrontati chiudendo frontiere o alzando muri, ma con politiche d’integrazione e, perché no, con un’evoluzione dal punto di vista strettamente culturale.
Paolo Vacca
Sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:
• cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del
28/07/51, ratificata con legge 24/07/54 n. 722, previa esibizione del documento attestante la
posizione;
• cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento
attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19/11/2007;
• che, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 763 del 26/12/81, sono in possesso della qualifica di
profugo e dell’attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell’articolo 9
della Legge stessa. Inoltre sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei contributi per il
periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.
Tratto dal sito dell’università di torino, per quanto concerne il pagamento delle tasse.
Ora ditemi se una persona che per tutta la vita ha pagato le tasse, deve pagare 1.000€ o più all’anno per far studiare i figli, mentre chi arriva qui come profugo può avere tutto gratis o quasi. Aggiungo che la maggior parte di questi studenti non parla una parola di italiano e colti dalla pietà i docenti fan loro superare gli esami senza che essi aprano bocca.
Scandaloso.