A tutela della sicurezza dei clienti e dei professionisti, lo scorso 5 luglio è entrato in vigore il Decreto legislativo numero 92 del 25 maggio 2017 contro attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Era stato annunciato fin dallo scorso anno con la nuova legge di disciplina del settore.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atto con l’intento di combattere le transazioni illecite, a partire dal riciclaggio di denaro, che spesso viene appunto reinvestito in oro o altri metalli preziosi.
Gli operatori, adesso, si trovano di fronte a un articolato che assegna loro nuove indicazioni sul comportamento da tenere per lo svolgimento delle operazioni tipiche dei compro oro. Innanzitutto il decreto definisce gli operatori del settore, specificando che tale tipo di attività deve essere svolta in prevalenza o in via secondaria rispetto ai servizi prevalenti.
Tra gli obblighi più importanti e innovativi, c’è la registrazione del professionista nell’apposito albo degli operatori compro oro, fatta eccezione per le banche. Bisogna affidarsi all’OAM, l’Organismo che ha il compito di gestire le liste degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Per poter entrare a far parte dell’elenco, però, è necessario possedere la licenza per la compravendita di oggetti preziosi, come previsto dall’articolo numero 127 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sui compro oro
I compro oro devono attenersi alle nuove regole:
- identificare i clienti prima di eseguire una qualsiasi operazione, nel rispetto della legge antiriciclaggio;
- limitare i pagamenti in contanti a 500 euro, invece di 1.000 come era prima. Tutte le transazioni devono essere tracciabili, quindi superata la soglia minima, si devono utilizzare gli assegni o i bonifici;
- adoperare un conto corrente dedicato all’attività commerciale, in via esclusiva, così da consentire un controllo sulle operazioni avvenute;
- le operazioni di compravendita devono essere registrate. I compro oro devono compilare schede numerate in modo progressivo, indicando i dati del cliente, le caratteristiche dell’oggetto, il prezzo pratica, il valore dell’oro o del metallo prezioso e una descrizione sintetica sulla fattura dell’articolo. A corredo sono necessarie due fotografie;
- la copia della sintesi di tale scheda deve essere consegnata al cliente. Sia la scheda sia la copia vanno conservate da acquirente e venditore per 10 anni.
Gli illeciti
I compro oro sono tenuti per legge a segnalare ogni sospetto di violazione delle norme, quindi i clienti che offrono o desiderano acquistare devono essere esaminati con attenzione, così come la merce. Le sanzioni riguardano più tipologie di violazione:
- chi esercita senza l’iscrizione al registro rischia la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa compresa tra 2 mila e 10 mila euro;
- nel caso in cui non si trasmetta la comunicazione sulla propria attività all’OAM, la multa è di 1.500 euro, mentre il ritardo nella trasmissione delle informazioni comporta il pagamento di 500 euro di sanzione;
- il superamento dei limiti per l’uso di contanti e la mancata identificazione del cliente comporta ammende tra i 1.000 e i 10 mila euro;
- se non si conservano i dati si paga la stessa somma;
- la mancata segnalazione di attività sospetta comporta, invece, una sanzione tra 5 mila e 50 mila euro.