Il diritto all’oblio nasce dalla volontà degli individui di «determinare lo sviluppo della loro vita in modo autonomo senza essere stigmatizzato, in modo perpetuo o periodico, come conseguenza di una specifica azione avvenuta nel passato». Parliamo dunque del diritto ad essere dimenticati, the Right to be Forgotten, per evitare l’esporsi a conseguenze pregiudizievoli per fatti o eventi avvenuti nel passato e divenuti oggetto di cronaca mettendo in cattiva luce il proprio onore o la propria reputazione coinvolta.
Quando parliamo di diritto all’oblio non ci riferiamo a nulla che possa collidere con la libertà di espressione e di informazione, ma è strettamente correlato al diritto alla protezione dei dati personali. Pubblicare su Internet è lecito, la questione sorge quando elementi personali permangono sul web anche dopo l’archiviazione del fatto. La presenza di un articolo tracciabile online che narra una situazione elencandone dati, aspetti personali e, oggigiorno, utilizzando le foto dei social networks può creare pregiudizio alle persone interessate qualora il caso sia stato chiuso e datato, perché nell’archivio redazionale della testata giornalistica i dati personali continuano ad essere aperti alla mercé degli internauti.
Il caso che ha dato il via ad una giurisprudenza in materia è stato quello del cittadino spagnolo Costeja, che nel 2010 lamentò alla testata spagnola la Vanguardia, all’Agenzia della protezione dei dati personali nazionali e a Google Spagna congiuntamente con Google Inc. la presenza di una notizia sull’avviso d’asta della sua casa pignolata con i suoi dati personali e facilmente rinvenibile attraverso il motore di ricerca di Google. La notizia datata, parliamo di dieci anni prima dal periodo del ricorso nonché risolta con l’avvenuto pagamento del debito, portò il ricorrente a richiedere che la testata e il motore di ricerca di Google rimuovessero le informazioni personali al fine di non essere più rinvenibili.
A tal proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sostenendo che gli individui hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere dati personali, sotto certe condizioni, qualora le informazioni date siano inaccurate, eccessive, irrilevanti e inadeguate al fine dell’elaborazione di questi. Allo stesso tempo, la Corte ha esplicitato che il diritto all’oblio non è assoluto, ma deve essere sempre bilanciato secondo altri diritti fondamentali come la libertà di espressione e dei media – insomma una valutazione che va effettuata caso per caso tenendo in considerazione vari fattori quali la sensibilità che può avere sull’individuo, la rilevanza sull’interesse privato e il legittimo interesse degli internauti.
La direttiva UE sui dati personali del 1995 riflette una base legale del diritto all’oblio all’art. 12 per cui gli Stati Membri hanno il diritto di chiedere la rettifica o il blocco delle informazioni personali quando incompleti e/o inaccurati. Tuttavia, il caso Costeja ha chiaramente messo in luce la necessità di adattarlo all’era di Internet, spingendo l’UE a creare una nuova proposta di Regolamento sulla protezione dei dati personali, che abroga la precedente direttiva, al fine di includere una specifica disposizione sul diritto all’oblio all’art. 17 (“diritto all’oblio e alla cancellazione”). Tale Regolamento è entrato in vigore il 25 maggio e verrà direttamente recepito dagli Stati UE fino a maggio 2018.
Attendendo l’uniformità in materia, in Italia la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza del giugno 2016 in cui un articolo di cronaca su un accoltellamento in un ristorante dovesse essere cancellato dall’archivio perché, pur basandosi su dati certi e obiettivi, aveva causato un danno ai ricorrenti. Un caso che è stato poi presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo che si è espressa sulla prevalenza del diritto all’oblio del singolo individuo rispetto all’interesse economico del gestore del motore di ricerca e a quello dell’evidente interesse pubblico.
Ribadendo che il diritto all’oblio non va inteso in collisione con i diritti fondamentali dell’individuo e va bilanciato con l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, una sentenza del tribunale di Roma ha chiarito alcuni presupposti secondo cui va esercitato, ad esempio quando il fatto che si intende “dimenticare” non sia recente e che sia soggetto ad uno scarso interesse pubblico, inoltre, secondo quanto aggiunto dal Garante della Privacy, è importante anche una valutazione della natura delle informazioni che vengono date.
È chiaro dunque che il diritto ad essere dimenticati non fa parte di alcun tipo di considerazione di carattere personale e soggettivo, ma rientra in quei diritti importanti e necessari nell’era informatica che vanno ponderati e valutati sulla base del caso analizzato. È un diritto che non cancella ma tutela l’individuo poiché la de-indicizzazione dei nostri dati può avvenire nel mero nome della privacy.
Annalisa Salvati