Un datore di lavoro che si trova costretto ad emettere una lettera di richiamo verso un dipendente il quale ha dato segni di non attenersi più strettamente alle regole stabilite dal codice disciplinare. Un potere che la legge mette nelle mani del datore di lavoro stesso, il quale può esercitarlo solo in determinati ambiti ed entro limiti precisi.
In sostanza il gioco è sempre quello dei limiti rispettivi: capire fin dove arriva il potere di un titolare di aziende e quali sono i diritti del lavoratore dipendente.
Una lettera di richiamo è un documento scritto che segue il tradizionale ammonimento verbale e che, rispetto a quest’ultimo, ha ovviamente maggiore peso. Tramite una lettera di richiamo si va ad avvisare un lavoratore ammonendolo in quanto sta palesando comportamenti non consoni alle regole aziendali, e per questo lo si va a richiamare affinché svolga la propria attività lavorativa in modo corretto.
La legge, come detto, lo consente, si parla in particolare della legge n.300/70 ovvero lo Statuto dei lavoratori, che all’art.7 stabilisce che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli prima evidenziato le sue lacune nel comportamento sul luogo di lavoro; e senza aver fornito a corredo le dovute giustificazioni.
Tale contestazione deve essere circostanziata, quindi specifica e surrogata da prove dopo che il rimprovero verbale non sia riuscito a sortire gli effetti sperati; inoltre è fondamentale il parametro dell’immediatezza, ovvero la tempestività con la quale il datore di lavoro riesce ad avere conoscenza del fatto e va quindi ad intervenire.
La lettera di richiamo assume quindi i connotati di un documento scritto da consegnare direttamente al dipendente dopo un comportamento non conforme alle regole che sia stato reiterato. Si parla di un vero e proprio provvedimento disciplinare, che rappresenta un ammonimento ufficiale per il dipendente così da allertarlo e fargli capire che la sua linea di condotta non sarà più tollerata.
Da parte sua il dipendente può, entro 5 giorni dalla consegna della lettera stessa, presentare le proprie giustificazioni, in forma scritta od orale, facendosi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce e non da un avvocato.