Il 25 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti attuativi della riforma del pubblico impiego (decreti 74 e 75 del 2017) con i quali si dà seguito alla riorganizzazione della pubblica amministrazione cominciata con la legge 124 del 7 agosto 2015. A seguito di ciò, il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia ha previsto un atto di indirizzo generale per il rinnovo del contratto degli statali nel quale sono previsti ulteriori strette per le assenze dovute a malattia, anche per quanto riguarda cure salvavita come chemioterapia ed emodialisi.

A settembre sarà l’ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, a cercare un accordo con i sindacati dei lavoratori del pubblico impiego sulla base delle direttive del ministro Madia. Tra le questioni più spinose c’è sicuramente la trattativa su come calcolare i giorni di assenza per malattia, nei quali verranno computati anche i permessi collegati alle cure salvavita che rientreranno nel tetto massimo da stabilire.

«Per patologie gravi saranno riconosciute le giornate post terapia, oggi escluse. Nessuna stretta, più diritti» precisa in un tweet il ministro Madia. In ogni caso, anche con questa previsione, i permessi malattia post terapia saranno comunque inseriti in un computo di ore che dovranno rientrare in un tetto prestabilito, a condizione che determinino incapacità lavorativa. Del resto il capitolo legato a permessi, assenze e malattia rappresenta uno dei capisaldi della riforma del pubblico impiego e, da settembre, diventerà materia di competenza dell’INPS.

In particolare, col decreto n. 75 del 2017 varato dal ministro Madia, si prevede una disciplina specifica sui permessi orari per visite mediche, terapie ed esami specialistici che dovranno sempre essere attestati dalla struttura pubblica o privata che eroga la prestazione, la quale dovrà quindi rilasciare un certificato o trasmettere la documentazione all’amministrazione in cui lavora il pubblico impiegato. È inoltre spacchettato il monte dei permessi per malattia in ore e non più in giorni e, per il raggiungimento di un monte orario pari ad una giornata, bisognerà cumulare permessi per 6 ore. Infine si prevede un periodo di servizio minimo giornaliero nel pubblico impiego pari alla metà dell’orario lavorativo, salvi casi di urgenza e sempre dopo adeguato periodo di preavviso.

In generale, la riforma del pubblico impiego del ministro Madia, tra le altre cose, contiene nuove norme in tema di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, introduce il “Piano triennale  dei fabbisogni” che supera la logica della “dotazione organica” e rivede l’intera disciplina concorsuale con valorizzazione dei percorsi professionali fatti con contratti flessibili presso le pubbliche amministrazioni (introducendo, al contempo, il divieto a regime per la pubblica amministrazione di stipulare contratti di collaborazione). I decreti attuativi entreranno in vigore il 22 giugno ma, sul versante della contrattazione del monte orario per assenze causate da malattia, compresi i giorni necessari per cure salvavita, bisognerà attendere il mese di settembre, quando ARAN e sindacati si riuniranno per discutere i nuovi contratti per il pubblico impiego.

Mario Sica

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