È stato dichiarato dalla Corte Costituzionale che il Decreto Balduzzi sulla sperimentazione del metodo Stamina non infrange i diritti inviolabili, il diritto alla salute e quello alla pari dignità e all’uguaglianza, di fronte alla legge dei cittadini italiani, cioè gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana.

Con la sentenza n. 274/2014 depositata il 5 dicembre scorso la Consulta è intervenuta su richiesta del Tribunale di Taranto che aveva sollevato il dubbio di incostituzionalità del decreto nel corso di una causa intentata da un malato che voleva avere accesso al trattamento del dottor Vannoni. I giudici di Taranto sostenevano, quindi, che il decreto Balduzzi negasse le cure a tutti i pazienti che dall’emissione del decreto in poi ne necessitassero. In conclusione, tutto questo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale che si è soffermata sul fatto che i medici dovrebbero occuparsi di terapie, e non la politica.

Quest’ultimo passo è scritto così dai membri della Consulta: «Decisioni sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non potrebbero nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, bensì dovrebbero prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e sovranazionali – a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi tecnico-scientifici».

Secondo la Corte, il decreto Balduzzi costringeva in maniera illegittima la partenza della sperimentazione di un farmaco ponendone «anticipatamente a carico di strutture pubbliche la somministrazione»; tuttavia lo faceva in presenza di una situazione particolare, che nello specifico coinvolgeva i trattamenti di Stamina già avviati per iniziativa di vari giudici che avevano ordinato a strutture pubbliche di effettuarli.

Come se non bastasse, la Corte ha sentenziato il divieto a nuove autorizzazioni al trattamento infatti le circostanze “anormali” che avevano portato a non sospendere le cure già cominciate: «non ricorrono, dunque, nei riguardi di altri pazienti che quel trattamento successivamente chiedano che sia loro somministrato. In relazione a detti soggetti non trova, infatti, giustificazione una deroga al principio di doverosa cautela nella validazione e somministrazione di nuovi farmaci».

Federico Rossi

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